Data: 08/01/2014 16:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo
- Dott. Mascolo Emanuele - L'amministratore di condominio non ha bisogno di una delibera autorizzativa dell'assemblea per promuovere un giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimozione di aperture abusive. E per le stesse ragioni non c'� bisogno di una delibera in sede di giudizio di Cassazione. E' quanto emerge  da una sentenza della Suprema Corte (la n. 2689/2013) che ha cos� messo fine a una lunghissima diatriba tra proprietari dell'immobile e condominio avverso l' amministratore pro tempore, iniziata nel 1992, dinanzi al Tribunale di Milano, che dichiarava cessata la materia del contendere , con la Sentenza n.12872/2003. 
La Corte di Appello di Milano, con Sentenza n. 2031/2006, ne dichiarava la carente legittimazione di agire in capo all'amministratore, respingendone il ricorso.
I precedenti giurisprudenziali sulla questione, prendendo in considerazione gli articoli 1130, comma 1, numero 4 e  1131 del codice civile, ex ante riforma avvenuta con la Legge n. 220/2012, ai sensi dei quali, l'amministratore " deve compiere gli atti conservativi" (art. 1130 c.c., co.1, n.4) e, " nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e pu� agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.Pu� essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio." (art. 1131 c.c.)  A seguito di ci�, viene osservato che "  l'amministratore del condominio � legittimato, senza necessit� di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, � finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio."( Cass.  n. 9378/1997; Cass. n. 24391/2008, Cass. n. 14626/2010).
Stesso discorso vale, nel caso in cui un immobile, viene occupato illegittimamente da beni mobili: " l'amministratore del condominio � pienamente legittimato ad agire - in via autonoma - per ottenere il rilascio di un immobile condominiale", poich� tale azione � ritenuta utile per l'uso funzionale dell'immobile.


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