Data: 08/01/2014 16:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo
- Dott. Mascolo Emanuele - L'amministratore di condominio non ha bisogno di una delibera autorizzativa dell'assemblea per promuovere un giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimozione di aperture abusive. E per le stesse ragioni non c'è bisogno di una delibera in sede di giudizio di Cassazione. E' quanto emerge  da una sentenza della Suprema Corte (la n. 2689/2013) che ha così messo fine a una lunghissima diatriba tra proprietari dell'immobile e condominio avverso l' amministratore pro tempore, iniziata nel 1992, dinanzi al Tribunale di Milano, che dichiarava cessata la materia del contendere , con la Sentenza n.12872/2003. 
La Corte di Appello di Milano, con Sentenza n. 2031/2006, ne dichiarava la carente legittimazione di agire in capo all'amministratore, respingendone il ricorso.
I precedenti giurisprudenziali sulla questione, prendendo in considerazione gli articoli 1130, comma 1, numero 4 e  1131 del codice civile, ex ante riforma avvenuta con la Legge n. 220/2012, ai sensi dei quali, l'amministratore " deve compiere gli atti conservativi" (art. 1130 c.c., co.1, n.4) e, " nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio." (art. 1131 c.c.)  A seguito di ciò, viene osservato che "  l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio."( Cass.  n. 9378/1997; Cass. n. 24391/2008, Cass. n. 14626/2010).
Stesso discorso vale, nel caso in cui un immobile, viene occupato illegittimamente da beni mobili: " l'amministratore del condominio è pienamente legittimato ad agire - in via autonoma - per ottenere il rilascio di un immobile condominiale", poichè tale azione è ritenuta utile per l'uso funzionale dell'immobile.


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