Data: 09/01/2014 09:00:00 - Autore: L.S.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde, con interpello n. 18/2013, al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP, a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, avanzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare il CNAPI chiede di "sapere se sia corretto che un Dirigente Scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall'art. 37 del citato Decreto".

Il Dicastero - si legge nella risposta - ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37.

La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni," garantisce sicuramente una formazione adeguata e specifica, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustuiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti".

La formazione - conclude il Ministero - è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione di rischi.



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