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Data: 09/01/2014 09:00:00 - Autore: L.S.
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde, con interpello n.
18/2013, al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori
che svolgono funzioni di RSPP, a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008,
avanzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di
docenti nominati RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori
dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
In
particolare il CNAPI chiede di "sapere se sia corretto che un Dirigente
Scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato
ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008,
a sottoporsi ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti per i lavoratori
e i preposti, dall'art. 37 del citato Decreto".
Il
Dicastero - si legge nella risposta - ritiene che la formazione erogata ai docenti,
per lo svolgimento dei compiti RSPP e ASPP in conformità alle previsioni
dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi
comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi
dell'art. 37.
La
formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente
rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni,"
garantisce sicuramente una formazione adeguata e specifica, come previsto
dall'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi
più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi
esaustuiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i
preposti".
La
formazione - conclude il Ministero - è quindi valida, relativamente a quella
prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata
rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione
di rischi.
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