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Data: 09/01/2014 11:00:00 - Autore: Gilda Summaria Gli Avvocati hanno facoltà di procedere autonomamente alla notifica degli atti a mezzo PEC seguendo le regole tecniche contenute nel regolamento (Art. 18 del D.M. n. 44/2013, cosi come novellato dal D.M. Giustizia n. 48/2013) per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il tutto sotto l'egida di un articolato processo di digitalizzazione dell'intero impianto della giustizia. Le notificazioni in proprio a mezzo PEC sono divenute efficaci dalla data del 24 maggio 2013. La norma che individua gli atti notificabili è l'art. 1 della legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili, quindi sono passibili di notifica in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo modalità desumibili dal combinato disposto della legge e sue modificazioni ed il regolamento attuativo. L'avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata stante cinque condizioni imprescindibili (prerequisiti che appunto devono preesistere affinchè si perfezioni una valida notifica) : (1) il possesso dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto ex art. 7 della Legge ;(non è necessaria una speciale autorizzazione per le notificazioni a mezzo PEC, essendo sufficiente l'autorizzazione ottenuta nel caso l'avvocato sia già autorizzato alle notificazioni per posta ed a mani come precedentemente previste dalla legge). (2) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC ( per la definizione http://www.digitpa.gov.it/pec) risultante da pubblici elenchi, si tratta in sostanza dell'indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; (3) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile; (4) la disponibilità di un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. La poca chiarezza dell'art. 16 ter4, potrebbe esporre i notificanti a eccezioni, relative al fatto che allora solo dopo il 15 dicembre 2013 le notifiche possano essere valide. Pare però difficile non ritenere pubblici elenchi quelli delle PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php), il registro delle imprese, gli albi degli Ordini, dai quali possono essere tratti gli indirizzi PEC. Così come dal REGINDE (Registro generale degli indirizzi elettronici regolato dal DM . n. 44/2011), nel quale sono riversati periodicamente, per quanto qui di interesse, gli indirizzi PEC degli Avvocati. Peraltro con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013) è stato creato l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dal quale sarà possibile la consultazione di tali indirizzi PEC, come del resto già avviene per il REGINDE. 5) il possesso di un dispositivo di firma digitale. Le altri fasi ( qui non analizzate ) saranno: 1. la Predisposizione ed autenticazione documenti. 2. l' invio del messaggio di posta elettronica certificata. 3.la Verifica del buon esito della notifica. |
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