Data: 27/01/2014 11:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in materia di procedimento di notificazione degli atti, e in particolare di verbali di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada.


La notifica dei verbali del codice della strada deve avvenire, preventivamente, a mezzo del servizio postale, a norma della legge 20 novembre 1982, n. 890. Solo per il caso di mancata notifica a mezzo del servizio postale, ci si dovr� avvalere della collaborazione dei messi comunali, i quali procedono a notificare gli atti a norma degli articoli 137, e seguenti, codice di procedura civile. Tali disposizioni normative prevedono la sequenza, che deve essere seguita tassativamente, delle procedure per la notifica degli atti, pena la nullit� della notifica In particolare, la notifica deve essere consegnata:


  • nelle mani del destinatario (articolo 138, c.p.c.):

  • presso la casa di abitazione

oppure

  • se ci� non � possibile, ovunque lo trovi nell'ambito del territorio di competenza dell'organo notificante.

  • Se non avviene nel modo previsto dal punto 1 (articolo 139, c.p.c.), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (quindi, direttamente nelle mani del destinatario stesso).

3. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, il soggetto consegna copia dell'atto a:

  • Una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purch� non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

  • In mancanza delle persone indicate nel punto precedente, la copia � consegnata al portiere dello stabile dove � l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

  • Quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.


Anche la sequenza dei soggetti a cui l'atto deve essere notificato, in assenza del destinatario, � tassativa: � necessario ricercare preventivamente una persona di famiglia (moglie, marito, figli, altri parenti, che devono essere, anche solo momentaneamente, conviventi � e di tale convivenza ne deve essere fatta menzione nella relazione di notifica, unitamente all'indicazione del grado di parentela dichiarato dal soggetto che ritira l'atto), una persona addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda; solo se tali soggetti non sono reperiti (delle ricerche di tali soggetti, e della loro assenza � necessario darne atto nella relazione di notifica), l'atto deve essere consegnato al portiere dello stabile dove si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.


La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24473, ha statuito il principio di diritto per cui: �in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullit� della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non pu� essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui � stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione � validamente eseguita��


Neanche le bollette relative alle forniture di servizi, o la testimonianza dell'amministratore di condominio o di altri soggetti relativamente alla diversa residenza del destinatario delle notifiche, rispetto a quella della moglie, possono considerarsi idonea prova della cessazione della convivenza con il coniuge, e quindi della illegittimit� della notifica eseguita nelle mani della moglie, in luogo che non sia idoneo, a norma dell'articolo 139, c.p.c., a determinare la conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario.


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