Data: 27/01/2014 11:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in materia di procedimento di notificazione degli atti, e in particolare di verbali di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada.


La notifica dei verbali del codice della strada deve avvenire, preventivamente, a mezzo del servizio postale, a norma della legge 20 novembre 1982, n. 890. Solo per il caso di mancata notifica a mezzo del servizio postale, ci si dovrà avvalere della collaborazione dei messi comunali, i quali procedono a notificare gli atti a norma degli articoli 137, e seguenti, codice di procedura civile. Tali disposizioni normative prevedono la sequenza, che deve essere seguita tassativamente, delle procedure per la notifica degli atti, pena la nullità della notifica In particolare, la notifica deve essere consegnata:


  • nelle mani del destinatario (articolo 138, c.p.c.):

  • presso la casa di abitazione

oppure

  • se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito del territorio di competenza dell'organo notificante.

  • Se non avviene nel modo previsto dal punto 1 (articolo 139, c.p.c.), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (quindi, direttamente nelle mani del destinatario stesso).

3. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, il soggetto consegna copia dell'atto a:

  • Una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

  • In mancanza delle persone indicate nel punto precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

  • Quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.


Anche la sequenza dei soggetti a cui l'atto deve essere notificato, in assenza del destinatario, è tassativa: è necessario ricercare preventivamente una persona di famiglia (moglie, marito, figli, altri parenti, che devono essere, anche solo momentaneamente, conviventi – e di tale convivenza ne deve essere fatta menzione nella relazione di notifica, unitamente all'indicazione del grado di parentela dichiarato dal soggetto che ritira l'atto), una persona addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda; solo se tali soggetti non sono reperiti (delle ricerche di tali soggetti, e della loro assenza è necessario darne atto nella relazione di notifica), l'atto deve essere consegnato al portiere dello stabile dove si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.


La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24473, ha statuito il principio di diritto per cui: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita…”


Neanche le bollette relative alle forniture di servizi, o la testimonianza dell'amministratore di condominio o di altri soggetti relativamente alla diversa residenza del destinatario delle notifiche, rispetto a quella della moglie, possono considerarsi idonea prova della cessazione della convivenza con il coniuge, e quindi della illegittimità della notifica eseguita nelle mani della moglie, in luogo che non sia idoneo, a norma dell'articolo 139, c.p.c., a determinare la conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario.


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