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Data: 09/01/2014 12:00:00 - Autore: Avv. Gennaro Marasciuolo Le linee guida, in campo medico, hanno sempre avuto una
grande rilevanza per accertare la sussistenza della responsabilità dei
sanitari, o per escluderla. Costituiscono uno dei parametri con cui valutare la condotta
tenuta dal medico e oggi, dopo l'adozione della
L. 189/2012, la c.d. Legge Balduzzi, acquisiscono maggiore importanza. L'art. 3 della predetta Legge, infatti, recita "... l'esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve". La norma non specifica quali linee guida debbano essere
adottate come parametro al quale rapportare la condotta del sanitario, bensì si
limita a specificare che devono essere accreditate dalla comunità scientifica. Ma la redazione delle linee guida può celare la
soddisfazione di interessi non sempre coincidenti o compatibili con quelli del
paziente. Ecco perché, la Suprema Corte, con la sentenza n. 46753/2013, ha precisato che le linee guida richiamate dall'art. 3 della Legge Balduzzi, per avere rilevanza nell'accertamento delle responsabilità del medico, devono: a) indicare i requisiti standard diagnostico e terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente; b) non
devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione,
sotto il contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del
paziente. La
Suprema Corte, infatti, rispetto al primo parametro
non specifica niente di più di quanto già indicato dalla lettera della norma. Pur
avendone avuto l'occasione, poi, non ha specificato cosa significa la locuzione
“migliore scienza medica” e non ha neanche chiarito quali condizioni debba
soddisfare un comitato scientifico o un gruppo di ricerca, per essere definito
“migliore scienza medica”. Il secondo requisito dettato dalla sentenza di
legittimità, di carattere negativo, atteso che esclude l'applicabilità di
linee guida tendenti non alla tutela del paziente, ma al contenimento dei costi,
invece, non costituisce una grossa novità, poiché afferisce ad un principio
oramai consolidato in giurisprudenza (Cass. Pen. 8254/2010). I dubbi interpretativi, quindi, sono destinati a permanere,
anche perché la Corte Costituzionale,
investita della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3
della Legge Balduzzi, sollevata dal Tribunale di Milano, ha dichiarato
inammissibile il provvedimento di remissione, senza entrare nel merito dei
fondati rilievi evidenziati dal Tribunale meneghino (Corte Costituzionale,
Ordinanza n. 295/2013). Avv. Gennaro Marasciuolo Canale Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCa1pOo08JiHxPPLaussGRGg Linkedin: http://it.linkedin.com/in/gennaromarasciuolo/ Facebook: https://www.facebook.com/marasciuolo.it Twitter: @marasciuolo |
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