Data: 10/01/2014 08:30:00 - Autore: L.S.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 161 dell'8 gennaio 2014, ha ribadito, richiamando quanto già affermato dalle sentenze nn. 13960/2011 e 232/2012, che "in materia di contratto di lavoro interinale, la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui il contratto di lavoro col fornitore 'interpostò si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore 'interponenté".

Nel caso di specie, la Corte d'Appello precisava che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ha natura causale, nel senso che l'imprenditore può farvi ricorso solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che ciò implica la necessaria esplicitazione del motivo della sua conclusione, cui è collegata la possibilità di controllarne il rispetto. La Corte aggiungeva anche che l'indicazione della causale deve essere sufficientemente specifica così da poter essere oggetto di successivo accertamento giudiziale e che, nel caso in esame, la causale non era specifica, bensì generica e quindi risultava violata la regola dettata dal legislatore. Tutto ciò premesso, però, la Corte assumeva che, diversamente da quanto essa stessa aveva sostenuto in precedenti decisioni 'l'indicazione generica dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo non comporta, ex art. 10 L. n. 196 del 1997, la conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato".  

E' questo il motivo - si legge nella decisione dei giudici di legittimità - per cui la sentenza di primo grado viene riformata precisando, come da consolidata giurisprudenza, che quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore.

L'effetto finale è, pertanto, la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.


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