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Data: 09/01/2014 16:06:00 - Autore: Francesco Mutarelli di Francesco Mutarelli - E' nota alle cronache giudiziarie e sportive la vicenda con cui il procuratore del calciatore Seric – avvocato iscritto al relativo albo – convenne quest'ultimo in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento di danni e penali per l'asserita violazione del mandato conferitogli. L'attore sosteneva che, nella vigenza del mandato, il calciatore aveva sottoscritto con altra società un contratto di prestazione sportiva, violando i patti contrattuali e procurando in tal modo anche danno alla sua immagine professionale di procuratore sportivo. Il Tribunale di Udine rigettò la domanda nel presupposto che l'attività dell'avvocato che corrisponda a quella dell'agente di calciatori non possa ritenersi sol per questo sottratta al rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FIGC. Sicché anche in tale ipotesi il mandato andava conferito, a pena di nullità, nel rispetto delle regole contenute nelle norme federali relative agli agenti. Dopo la conferma della Corte di Appello di Trieste, la problematica venne sottoposta al vaglio di legittimità della Suprema Corte, che con la recente pronunzia del 20 settembre 2012, n. 15934 , ha ritenuto (in sostanziale sintonia con le pronunce di merito) che le norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano i rapporti contrattuali tra procuratore sportivo e calciatore professionista, essendo poste reciprocamente a garanzia del calciatore e del suo procuratore, in uno spirito di ideale collaborazione ed assistenza, sono idonee ad integrare il contenuto del contratto. Questo, nella forma e nella sostanza, deve pertanto rispettare le regole di garanzia previste dall'ordinamento sportivo. Da tale premessa scaturisce l'ineludibile conseguenza che il contratto di mandato tra calciatore e procuratore (sia esso agente o avvocato) deve rispettare i requisiti di forma e di sostanza richiesti dall'ordinamento sportivo di riferimento, con conseguente invalidità di un contratto di mandato stipulato in contrasto con le predette previsioni. E' evidente come tale invalidità scaturisca dall'osservazione che non possono ritenersi meritevoli di tutela gli interessi perseguiti da un contratto di mandato professionale stipulato in violazione delle norme dell'ordinamento sportivo. Per tal via, la Cassazione conferma l'orientamento secondo cui le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possano non riflettersi sull'attività di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole di detto ordinamento, poiché se esse non determinano la nullità del rapporto per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto (vale a dire sulla sua idoneità a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico). Non può infatti superare il giudizio di meritevolezza un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, come tale inidoneo ad attuare la funzione normativa ad esso assegnata dall'ordinamento sportivo di riferimento . La decisione in esame, pertanto, sconfessa l'assunto sostenuto dalla parte attrice secondo cui il contratto di mandato professionale conferito ad avvocato iscritto al relativo albo dovrebbe ritenersi ontologicamente diverso dalla procura conferita a un agente di calciatori in possesso della prescritta licenza , e per tale motivo sottratto alle prescrizioni di forma e contenuto dell'ordinamento sportivo . Deve tuttavia rilevarsi come la Cassazione abbia “dribblato” la vexata quaestio della natura giuridica del contratto che lega l'agente al calciatore o alla società. E' noto infatti come in dottrina non esista unanimità di vedute in ordine alla figura iuris cui ricondurre compiutamente quella dell'agente di calciatori . La dottrina, anche quando prende posizione su tale profilo , appare tuttavia divisa nel ricondurre la figura a quella del mediatore, dell'agente, del mandatario senza rappresentanza ovvero del professionista con incarico di consulenza e assistenza contrattuale . Un'occasione mancata per la Suprema Corte, dunque, che pur non conducendo a un decisum diverso, avrebbe senz'altro contribuito a far chiarezza sulla figura dell'agente sportivo in generale e di calciatori in particolare. Sotto tale profilo è infatti evidente che, a volersi discostare dal confermato orientamento della Suprema Corte, si dovrebbe concludere nel senso che il mandato conferito ad avvocato iscritto al relativo albo dovrebbe ritenersi sottoposto esclusivamente al regime civilistico e non anche all'ordinamento sportivo. Una tale conclusione, oltre che non auspicabile sul piano della trasparenza dei rapporti, condurrebbe ad una evidente discriminazione tra gli appartenenti alle distinte federazioni sportive nazionali. E' infatti noto che, mentre la FIGC riconosce la legittimazione all'espletamento di funzioni di assistenza nella stipulazione dei contratti di ingaggio e trasferimento dei calciatori anche agli avvocati , altre federazioni sportive (ad es., FIPAV e FIT) attribuiscono tale competenza esclusivamente agli agenti riconosciuti dalle medesime . Francesco Mutarelli - francesco.mutarelli@gmail.com c/o Studio Legale Mutarelli Piazza Bovio 22 Napoli Laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II con votazione di 110 e lode con tesi di diritto sportivo
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