Data: 13/01/2014 09:10:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com
Quando il giudice deve pronunciarsi sull'affidamento dei figli in genere concede l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (con collocamento presso uno di loro) ed in questo modo si cerca di consentire che la crescita dei figli avvenga  in maniera serena ed equilibrata; la scelta, invece, dell'affidamento esclusivo e' riservata solo a casi particolari che meritano un esame più approfondito.
Può accadere però che anche dopo la decisione di adottare il regime di affidamento condiviso con il collocamento presso la madre, il padre possa  vedersi ridurre il diritto di visita del figlio fino a che questi non abbia compiuto quattro anni di età.
È quanto spiega la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 273 del 9.01. 2014 che respinto le richieste di un padre separato il quale si era opposto ad un provvedimento con cui gli veniva ridotto il suo diritto di visita salva una successiva rivalutazione dopo il compimento del quarto anno di età.
Nel caso di specie la scelta di limitare il diritto di visita si era basata principalmente sulla lontananza del padre dalla residenza del figlio ma sono stati valutati anche altri elementi come l'età o le abitudini di vita del minore. 
E' vero che con l'affidamento condiviso i figli sono affidati ad entrambi i genitori che prenderanno insieme tutte le scelte più importanti riguardanti la loro vita ma restano pur sempre alcuni problemi di carattere pratico dato che i figli vengono collocati (cioè abitano) presso uno solo dei genitori.
Ed è per questo che il numero delle visite del genitore non collocatario devono essere in qualche modo disciplinate.
Sarà il giudice, caso per caso, a valutare, secondo gli elementi che ha a disposizione, in quale misura l'altro genitore  possa far valere il proprio diritto di visita.