Data: 14/01/2014 09:10:00 - Autore: L.S.

Con nota prot. 37/00000489/MA007.A001 del 10 gennaio 2014, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde alle richieste sollevate dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito all'applicazione del D.D. del 17 settembre 2013, n. 345 della Direzione Generale per le Politiche  dei Servizi per il Lavoro, entrato in vigore il 10 gennaio 2014 alle ore 19,00.

In particolare il citato D.D. contiene alcune integrazioni e modifiche del modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazione dell'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Nella sezione "2.2.4 Quadro Inizio" di detto modulo, nel quale occorre indicare i dati identificativi del rapporto di lavoro da instaurare, è stata inserita la casella "Retribuzione /compenso" dove le istruzioni al modello recitano: "Si inserisce il compenso lordo annuo. Nei rapporti apprendistato il campo va  compilato con il dato relativo al primo anno di contratto. In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio. Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore "zero". Il valore "zero" può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito ".    

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ricordando di aver chiesto al Ministero competente di eliminare tale  implementazione, che appesantisce la compilazione del modello con un dato che spesso non ha riscontro con il concreto evolversi dello stesso compenso e che, peraltro, è desumibile in tempo reale dalle denunce mensili Uniemens prodotte all'INPS, chiede di sapere, nelle more, se l'eventuale errata o mancata indicazione (inserendo il valore "zero") dell'importo del compenso in tale casella, integri la fattispecie di "errore formale", di cui all'art. 116, comma 12, della legge 388/2000, che non comporta l'applicazione delle relative  sanzioni amministrative.  

Il Dicastero, ricordando che con circ. n. 12/2001 (seppur in un diverso ambito normativo) ha chiarito che possono considerarsi meramente formali e quindi non sanzionabili "tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materi del collocamento", precisa che nell'ambito delle violazioni formali si ritiene possano rientrare anche quelle attinenti all'indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla "retribuzione/compenso" che sarà corrisposto al lavoratore.  Tale elemento - sottolinea il Ministero - oltre infatti ad essere difficilmente preventivabile "ab initio", essendo evidentemente legato alle dinamiche del rapporto di lavoro, non può ritenersi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, più in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro.

In conclusione, ferma restando l'obbligatorietà della compilazione del campo "retribuzione/compenso", la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.


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