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Data: 14/01/2014 11:02:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò Dott.Roberto Paternico' - L'articolo 8 del Disegno di
Legge 1920 interviene sulla
normativa dell'assicurazione per la
Responsabilità Civile Autoveicoli,
proponendo alcune modifiche, anche, di alcuni articoli del Codice
delle assicurazioni private (CAP). Le modifiche legislative
proposte, in ambito anti-frode,
disciplinano in particolare modo
alcune clausole contrattuali
concernenti: l'installazione della "scatola
nera", a carico dell'impresa di
assicurazione; il risarcimento in forma
specifica presso carrozzerie
convenzionate; il divieto di cessione del
diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi
medico-sanitari, da parte di
professionisti convenzionati
con le imprese assicurative. Le imprese di assicurazione
possono proporre agli assicurati i
nuovi meccanismi che sono
collegati ad una riduzione dei
costi di polizza. Qualora accettati dall'assicurato,
possono scattare sanzioni a carico
delle Compagnie offerenti se non
vengono rispettati gli sconti da
applicare. Gli Assicuratori, inoltre, devono
pubblicare sul proprio sito
internet, in modo trasparente,
l'entità della riduzione dei costi
assicurativi derivanti
dall'accettazione delle clausole. Sono diverse le proposte di legge in
ottica anti frode: dall'istituzione di
un servizio di raccolta dei dati, al
fine di monitorare
l'interoperabilità dei meccanismi
elettronici che registrano l'attività
del veicolo (scatole nere), alla
inammissibilità in giudizio delle
testimonianze prodotte in un
momento successivo alla denuncia
del sinistro. Per i danni alla persona e per il
relativo risarcimento,
l'accertamento delle lesioni, di
lieve entità, deve risultare dal
riscontro di un medico legale. Sull'argomento, tra l'altro, restano
in sospeso le determinazioni circa la previsione di nuove tabelle per il
“danno biologico” in relazione a
quanto applicato in altri Paesi
europei. Viene introdotta la facoltà del
risarcimento in forma specifica,
tramite riparatori convenzionati. Ampliati i tempi di esecuzione
delle perizie. Concessa la facoltà del divieto
di cessione del diritto al
risarcimento, a deroga, degli artt.
1260 al 1271 del codice civile. La prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da
circolazione dei veicoli, resta di
due anni, ma si aggiunge un
termine di decadenza di tre mesi,
dal fatto dannoso, per le richieste
di risarcimento, fatti salvi i casi di
forza maggiore.
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