|
Data: 14/01/2014 18:05:00 - Autore: Alfonsina Biscardi Con sentenza del 30 ottobre 2013 anche il Tribunale di Milano ha affrontato la questione della legittimità dell'ammortamento alla francese. Il caso esaminato e affrontato dal giudice meneghino riguarda due contratti di mutuo nei quali, secondo la ricostruzione attorea, la pattuizione del tasso di interesse avrebbe violato gli art. 1346 – 1418 – 1419 c.c., sarebbe stata incompatibile con i princi pi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali, avrebbe violato gli art. 1283 e 1284 c.c. , nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998 che vieta l'abuso di dipendenza economica. L'attore, dunque, in virtù delle norme richiamate, ha chiesto al Tribunale di dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e di determinare correttamente il saggio di interesse applicabile, con conseguente condanna dell'istituto di credito a restituire le maggiori somme non dovute. Inoltre parte attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare, comunque, che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti, generando un effetto anatocistico. Il Tribunale di Milano ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica della quale ha pienamente condiviso le conclusioni. Il perito nominato dal giudice ha accuratamente esaminato i contratti in contestazione nei quali si faceva riferimento a ben tre modalità di determinazione del tasso di interesse per il periodo di ammortamento. Infatti, dalla sentenza (http://bit.ly/1d1jvLd) si evince che nel contratto era stabilito che, in primo luogo, il tasso del 3,4% valido per il preammortamento “sarebbe stato preso a base per il calcolo delle quote di rimborso del capitale nel caso l'ammortamento fosse iniziato prima della scadenza del primo triennio ed anche per il triennio successivo in caso di prosecuzione a tasso variabile.” In secondo luogo, “le semestralità saranno calcolate col sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come ‘sistema francese'...” . Infine, il contratto precisava che “il tasso d'interesse è variabile, pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell'1% “. Le tre modalità di determinazione del tasso di interesse, secondo il perito, se singolarmente interpretate, sono chiare, avendo ciascuna un significato finanziario determinato. Tuttavia, sono tra loro incompatibili. Sulla base della complessiva pattuizione del tasso di interessi, dunque, secondo il perito, si può giungere ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento. Ne consegue una evidente ed oggettiva indeterminatezza ed indeterminabilità dell' oggetto del contratto. Il Tribunale di Milano, quindi, ha dichiarato la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento dei due contratti di mutuo ai sensi dell'art.1419 c.c. e ha disposto l'applicazione del tasso legale ai sensi dell'art.1284 c.c.. Nonostante fosse assorbita dalla decisione ogni altra questione, il Tribunale ha ritenuto ugualmente opportuno effettuare una precisazione in merito all'effetto anatocistico che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe stato, comunque, insito nell'ammortamento alla francese. Ebbene, il Tribunale sul preteso effetto anatocistico, testualmente scrive, “la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi -rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana- dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.” La sentenza in commento, quindi, segue l'orientamento inaugurato dal Tribunale di Benevento con la sentenza n.1936 del 19 novembre 2012. Oggetto di un precedente commento (http://bit.ly/1d1jOG2)
|
|