Data: 15/01/2014 12:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail:�barbara.pirelli@gmail.com
Prima di entrare nel vivo della questione e' opportuno fare una distinzione tra quello che � :
1.l'assegno di mantenimento;
2. l'assegno agli alimenti;
Come detto pi� volte, la legge riconosce al coniuge economicamente pi� debole (in genere la moglie) il diritto all'assegno di mantenimento (nella fase della separazione) e il diritto all'assegno divorzile (nella fase del divorzio).
Il diritto di mantenimento viene riconosciuto al coniuge che, in sede di separazione, abbia dimostrato di essere privo di redditi propri e al quale non sia addebitabile la separazione; diversamente se � " colpevole" per il fallimento del matrimonio ha comunque diritto agli alimenti.
Il diritto alla prestazione alimentare (ovvero agli alimenti) rientra in quello che � il diritto di solidariet� familiare.In buona sostanza il diritto agli alimenti (art. 438 c.c.)pu�' essere chiesto dal coniuge che versa in stato bisogno e non � in grado di provvedere al proprio mantenimento".
Quindi con l'assegno agli alimenti si soddisfano i bisogni minimi e vitali di cui il coniuge necessita (es. vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, etc.).
Cosa diversa e' il diritto all'assegno di mantenimento e all'assegno di divorzio il cui scopo e' quello di permettere al coniuge �di conservare il medesimo tenore di vita esistente in costanza di matrimonio.
In particolare, l'assegno divorzile � un diritto di credito imprescrittibile ed �irrinunciabile da parte dell'ex coniuge; pu� essere chiesto finch� il beneficiario (la moglie) non passi a nuove nozze oppure l'obbligato (il marito)muoia o fallisca.
Premesso ci�, pu� accadere che una moglie che, in sede di divorzio, faccia richiesta di aumento dell'assegno divorzile si veda rigettare la richiesta perch�,pur percependo dal marito un assegno mensile di soli 400 euro, ha comunque acquisito dalla suocera, in sede transattiva, un immobile.
Questo � quello che ha deciso la Cassazione con la sentenza n.368 del 10 gennaio 2014.
Sulla base di questi elementi, la Corte non ha accolto il ricorso della donna perch� pur percependo una somma modesta pari ad euro 400, a questa somma bisognava aggiunge, in maniera approssimativa, il valore locativo dell'immobile.
In questo modo, il valore dell'uno sommato all'altro raggiungono e soddisfano quello che era il tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio.
In parole semplici, questo significa che in sede di divorzio il giudice deve valutare le capacit� reddituali, anche potenziali, del coniuge che richiede l'aumento dell'assegno divorzile; logica conseguenza e' che se il coniuge e' titolare di un discreto patrimonio come un immobile, da cui pu� ricavare un guadagno dandolo in locazione, la richiesta di aumento dell'assegno divorzile non pu� essere accolta.