Data: 15/01/2014 12:00:00 - Autore: Manuela Margilio
Di Manuela Margilio -�Con la sentenza 466/2014 la Corte di cassazione civile ha ritenuto legittima la costruzione di una piccola veranda da parte del proprietario dell'ultimo piano se non reca pregiudizi all'aspetto estetico dell'edificio e non compromette l'ariosit� e la luminosit� delle abitazioni dei piani sottostanti.
E' stato cos� rigettato il ricorso di un condominio di Marano nella provincia di Napoli contro i due proprietari dell'appartamento sito all'ultimo piano.
Non si potr� pertanto procedere con la demolizione della veranda dell'ultimo piano dello stabile realizzata con profilati di metallo qualora tale costruzioneo sia di ridotte dimensioni e qualora non leda il decoro della facciata dell'edificio e non tolga aria agli appartamenti sottostanti.
Il codice civile all'art. 1127 stabilisce che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del lastrico solare pu� elevare nuovi piani o nuove costruzioni (salvo che sia vietato dall'atto di acquisto). Ci�, per�, a condizione che non vengano pregiudicati:
1 � le condizioni statiche dell'edificio;
2 � l'aspetto architettonico dell'edificio, n� che diminuicano in maniera considerevole l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Con la sentenza citata � stato ritenuto dalla Corte di Cassazione che la realizzazione della veranda con profilati metallici non basta a configurare una lesione del decoro architettonico del fabbricato.
Inoltre, quando l'opera � destinata a locale stenditoio e non a uso abitativo, le sue dimensioni ridotte consentono di escludere anche che la stessa possa togliere luce ai condomini dei piani inferiori.
Manuela Margilio -�margilio.manuela@gmail.com

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