Data: 17/01/2014 16:30:00 - Autore: Margherita Marzario

Dott.ssa Margherita Marzario

Abstract: L'Autrice propone una rilettura della Carta dei diritti della bambina alla luce della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia.

In occasione del ventennio della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 � bene rileggere un testo dimenticato o del tutto ignorato dai soggetti obbligati, dalla famiglia alla comunit� (art. 1), la �Carta dei diritti della bambina�.

La Carta � stata presentata ed approvata al IX Congresso della Federazione Europea BPW (Business Professional Women) tenutosi a Reykjavik (Islanda) nell'agosto del 1997, organizzato dall'International Federation of Business and Professional Women (IFBP), ONG che collabora, fra le altre, con l'ONU, l'UNESCO e l'UNICEF.

Questo documento, �regionale� e non vincolante, � stato elaborato in maniera �embrionale� con l'intento di volgere al femminile i principali diritti sanciti nella Convenzione Internazionale del 1989, soprattutto per dare seguito agli impegni assunti a conclusione della Quarta Conferenza Mondiale sulle donne organizzata dalle Nazioni Unite nel settembre del 1995 a Pechino.

Seppure con un esiguo articolato (solo nove articoli), la Carta ha una sua portata innovativa, infatti, si distingue dalla Convenzione di New York sotto vari aspetti a cominciare dall'enunciato iniziale, incisivo e diretto �Ogni bambina che cresce in Europa deve avere il diritto di aspettarsi� (mentre nella suddetta Convenzione bisogna arrivare all'art. 6 per leggervi �ogni fanciullo ha un diritto�)e dall'art.1 �Essere trattata con rispetto e giustizia dalla famiglia, dalle istituzioni educative e formative, dai datori di lavoro, dai servizi sanitari e dalla comunit��. Interessante nell'art. 1 l'escalation dei soggetti obbligati che richiama alla mente le tappe della cosiddetta presa in carico di persone in difficolt� (detenuti, disabili, anziani, donne che hanno subito violenza). Per presa in carico s'intende l'assunzione di responsabilit� nei confronti di una persona che ha bisogno di una risposta in termini di trattamento. Ebbene nei confronti della bambina (ma dovrebbe essere cos� per ogni bambino) � doveroso che quest'assunzione di responsabilit� e la risposta ai suoi bisogni avvengano sin dall'inizio della sua vita e da parte di tutti e non solo in caso di difficolt�in et� adulta e da parte solo di alcuni, per esempio a livello istituzionale. Apprezzabile nel primo articolo il richiamo alla comunit�, perch� se si vuole permettere ad una bambina di �diventare una cittadina a tutti gli effetti� (art. 5 Carta) alla quale si richiede, da adulta, una cittadinanza attiva, responsabile o solidale, anche nella prospettiva europea, occorre che dapprima la societ� sia accogliente e educante in tal senso.

Oltre all'incipit e al primo articolo sono significativi la nozione onnicomprensiva dell'educazione (tra cui educazione sessuale, sostegno positivo), il richiamo ai principali soggetti educativi (la famiglia e la scuola e non soltanto la famiglia come nel Preambolo della Convenzione di New York), il rilievo dato alla specificit� della pubert� (si veda, tra gli altri, il par. 2 della parte seconda delle �Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale� del 20 marzo 2008, che, per�, non ha tenuto conto delle peculiarit� dei due sessi) e il riferimento alla sfera emotiva (sempre pi� considerata nel mondo giuridico).

Rilevante pure l'enunciato dell'art. 3 �giusta condivisione delle risorse sociali� (a differenza della Convenzione di New York in cui si prevede di garantire dei diritti �nella pi� alta misura possibile�, art. 6, o �nella misura del possibile�, art. 7), in cui per la seconda volta, dopo l'art. 1, vi � l'appello alla giustizia per richiamare il valore della giustizia sociale prima di quella giurisdizionale.

A coronamento del testo soggiunge l'articolo di chiusura, l'art. 9 �Non essere bersaglio della pubblicit� che promuove il fumo, l'alcool e altre sostanze dannose�, pi� mirato rispetto all'art. 17 lett. e della Convenzione del 1989 (�promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere�). Purtroppo quest'ultimo articolo � uno dei pi� disattesi soprattutto se si intendono in maniera estensiva sia �pubblicit�� sia �altre sostanze dannose�, per cui le bambine sono le prime destinatarie di messaggi sbagliati quali l'eccessiva cura dell'immagine, della linea, dell'apparente perfezione tanto che si sta verificando l'abbassamento dell'et� in cui compaiono problemi di anoressia o il fenomeno di ragazze che chiedono l'intervento di mastoplastica additiva come regalo per il compimento dei diciotto anni.

L'aspetto pi� menzionato � la salute, perch� la tutela della salute di tutti, ma in particolare di quella femminile sin dalla tenera et� (essendo alcuni stati fisici e alcune patologie solo femminili), costituisce un impegno di valenza strategica dei sistemi socio-sanitari per il riflesso che gli interventi di promozione della salute, dalla prevenzione alla riabilitazione, hanno sulla qualit� del benessere psico-fisico nella popolazione generale attuale e futura (si pensi, per esempio, ai costi sociali dell'osteoporosi e quindi alla necessit� di un'adeguata alimentazione e di un corretto stile di vita sin dall'et� infantile).

In alcune traduzioni della Carta colpiscono taluni aggettivi considerando che sono riferiti ad un soggetto in et� minore: protezione assoluta, giusta condivisione, pieni diritti, vera cittadina, maternit� responsabile. Eloquenti pure i riferimenti a comunit� (art. 1), risorse sociali (art. 3), organismi sociali (art. 4), perch� � proprio nella relazione con gli altri, nella socialit� che l'individuo asessuato diviene persona con una propria dignit� ed una propria identit�, sessuale e non. A tale proposito la disaggregazione per et� e genere, indice di rispetto di ogni singola persona, richiesta dall'art. 8 solo nei dati delle statistiche ufficiali, si sta sempre pi� affermando negli atti internazionali e comincia a comparire anche nella nostra legislazione, per esempio nella normativa scolastica in cui si distingue tra bambini e bambine e tra bambini e adolescenti.

A livello regionale una delle regioni pi� impegnate a promuovere la Carta � la Regione Toscana, mentre a livello statale si avverte la sensibilit� verso le bambine in alcune iniziative e in qualche legge. Per tutte � da ricordare la legge 9 gennaio 2006 n. 7 �Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile� ed il successivo �Progetto Aurora MGF io no�, una campagna nazionale che, tra le varie attivit�, organizza percorsi di consapevolezza indirizzati a uomini e donne.

Efficace � l'espressione �percorsi di consapevolezza�, perch� considerando il significato etimologico di consapevole (dal latino cum e sapere, �chi insieme ad altri ha contezza di qualcosa�, �chi ha piena cognizione della cosa in discorso�), si pu� dire che se si vuole giungere al pieno riconoscimento dei diritti delle bambine e delle donne occorre che sin dall'infanzia si sia consapevoli della differenza e della bellezza della differenza (perch� � questa che d� origine e sapore alla vita) per poterla affermare senza doverla rivendicare.


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