Data: 27/01/2014 16:05:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Il giudice di pace di Taranto, con la sentenza 18 dicembre 2013, n. 3470, si pronuncia sugli obblighi imposti dalla legge relativamente all'applicazione della sospensione della patente di guida a seguito di accertamento di reato previsto dalla normativa sulla circolazione stradale e sui rapporti tra Autorità Giudiziaria e Autorità Amministrativa, relativamente alle modalità applicative delle sanzioni amministrative accessorie a reato.

Il codice della strada disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reato agli articoli 222 e seguenti.In particolare, l'articolo 223, codice della strada, al comma 1, stabilisce che:  Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

A seguito del
giudizio penale, per il commesso reato, se il giudice ritiene l'imputato colpevole, applica la sanzione penale principale, e dispone l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (nel caso di specie, la sospensione della patente) determinandone la durata. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria spetta al Prefetto, al quale deve essere trasmessa la relativa sentenza di condanna. Il giudice penale non può non pronunciarsi sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, se previste: in mancanza di disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria di applicazione di sanzioni accessorie di sospensione della patente di guida, il giudice di pace di Taranto ha ritenuto che “l'Autorità Amministrativa non possa comminare ulteriori misure cautelari, considerato che queste ultime possono anche state ritenute dalla Procura non più necessarie ai fini della pubblica sicurezza”.


La Corte di Cassazione Penale, con sentenza 18 dicembre 2012 n. 49228, aveva stabilito la competenza del giudice penale in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie a reato precisando, tra l'altro: “Con giurisprudenza assolutamente “granitica”, tale da poter costituire vero e proprio “diritto vivente”, questa Corte, ponendosi in sintonia con l'opzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza Bosio del 1998, appena ricordata, si è costantemente espressa per l'obbligatorietà per il giudice penale di disporre le sanzioni amministrative accessorie (ivi comprese la sospensione e la revoca della patente di guida) previste dalla legge come conseguenza di determinati reati, e ciò anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti... D'altra parte, proprio perché il giudice penale è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie a reati, il giudice stesso determina autonomamente la durata della sospensione della patente, a prescindere cioè dal periodo eventualmente già stabilito in via provvisoria dal prefetto, come precisato con un successivo intervento ancora dalle Sezioni Unite che, nell'occasione, ribadirono il ruolo del prefetto quale organo di esecuzione in materia…”.


Inoltre, “In tema dl sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione dl norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto”.


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