Data: 20/01/2014 11:00:00 - Autore: Sabrina Caporale

La minorata capacit� del soggetto passivo, costituisce solo il  presupposto del reato, occorrendo, la prova di una concreta attivit� di induzione ed abuso da parte del soggetto agente o quanto meno l'individuazione di un' attivit� positiva posta in essere dall'imputata e diretta a determinare o rafforzare nel soggetto passivo il proposito di adottare  disposizioni testamentarie a suo favore.

Questo � quanto emerso dalla recente sentenza della Cassazione del 15 gennaio 2014, n. 1419.

L'imputata �una donna gi� ritenuta responsabile nel primo e secondo grado di giudizio, del reato di circonvenzione di incapace in danno un'anziana signora minorata nelle sue capacit� psichiche, e gi� condannata alla pena di due anni di reclusione per aver indotto la stessa a deporre in suo favore, proponeva ricorso per Cassazione.

Investita della vicenda, quest'ultima, accoglieva il ricorso de quo, concludendo in questi termini.

Perch� possa dirsi integrato il reato di circonvenzione di incapace citato, sono necessarie alcune condizioni.

Occorre innanzitutto : �a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilit� di manipolare la volont� della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacit� critica; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l'abuso dello stato di vulnerabilit� che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cio� quello di procurare a s� o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilit� della minorata capacit�, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti� (sez. 5 n. 29003 del 16/4/2012). Quanto all'elemento materiale del reato, le condotte di abuso e di induzione devono consistere rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attivit� di sollecitazione e suggestione capaci di far si che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso (sez. 2 n. 31320 del 1/7/2008).

Perch� sussista induzione, dunque, non � richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma � pur sempre necessaria una attivit� apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cio� di spinta psicologica che non pu� ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.

Nessuna rilevanza, invece, al semplice dato �della sequenza degli atti di disposizione posti in essere dalla vittima, n� a mere e apodittiche argomentazioni di diritto � che come nel caso di specie -  non provano in alcun modo l' attivit� persuasiva concretamente posta in essere dall'agente in danno della vittima. 


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