Data: 08/02/2014 12:00:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - Con il presente lavoro si vuole approfondire, da un punto di vista applicativo/operativo, una importante modifica alla disciplina della circolazione stradale, in riferimento ai documenti di guida, in particolare alla loro mancanza da parte del conducente di un veicolo, introdotta dal Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159, concernente “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” entrato in vigore il 13 ottobre 2011.


Tale riflessione deriva dalla lettura della recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, 23 settembre 2013, n. 39248, secondo la quale in base a quanto stabilito in una normativa speciale, e non a norma del codice della strada, si punisce il reato contravvenzionale di guida senza patente commesso da conducente che risulta sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale: il relativo trattamento sanzionatorio, anche ai fini della recidiva, è quindi determinato non dall'articolo 116, codice della strada, ma in virtù di quanto previsto dalla norma incriminatrice (articolo 73, decreto legislativo 159/2011) e dai principi generali contenuti nel codice penale. Da precisare preliminarmente che tale testo normativo ha disposto l'abrogazione sia della legge n. 1423/1956 sia della legge n. 575/1965, che precedentemente disciplinavano la materia, e che vengono citate nella sentenza n. 39248/2013.


Effettivamente la prima domanda che ci si pone è: cosa c'entra il “codice antimafia” con la disciplina del codice della strada? E invece, leggendo, tra le sanzioni in esso previste, all'articolo 73, si trova la seguente norma:



Violazioni al codice della strada

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.



Tale norma, come si evince dalla semplice lettura, non modifica alcun articolo del codice stradale, ma si inserisce, affiancandosi, alla disciplina prevista dall'articolo 116, codice della strada, introducendo una particolare sanzione per una particolare fattispecie, che riguarda una particolare categoria di soggetti, individuati, proprio, dal codice antimafia.


Innanzitutto definiamo le persone sottoposte a misura di prevenzione personale.

Tralasciando tutta quella che è la disciplina penalistica concernente le misura di prevenzione, ci si chiede, quali siano, alla luce delle modifiche e della riorganizzazione della materia da parte del “codice antimafia, le misure di prevenzione personali.


Gli articoli 2 e segg. individuano tali misure:


  • misure di prevenzione personali applicate dal questore:

  • Foglio di via obbligatorio: Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

  • Avviso orale: Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.


  • misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria:

  • Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

  • Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

  • Obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale


A quali soggetti possono essere applicate le suddette misure di prevenzione?

L'articolo 1, codice antimafia, elenca i soggetti destinatari:


a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei

minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.


Venendo al rapporto tra il codice antimafia e la disciplina della circolazione stradale, è evidente che l'articolo 73 deve porsi in raffronto con quanto stabilito dall'articolo 116, codice della strada, in tema di guida senza patente.


Mettiamo quindi a raffronto le due norme:


Articolo 73 codice antimafia


Articolo 116, codice della strada

Come modificato dal d.lgs. 59/2011

e dal d.lgs. 2/2013


Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura

di prevenzione personale.


15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.


17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo

del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

Vediamo le differenze, per poter applicare correttamente le diverse procedure sanzionatorie, in riferimento alla fattispecie concretamente accertata:

L'articolo116, comma 15, codice della strada, applicabile a “CHIUNQUE”, sanziona:

  • la guida senza patente

  • la guida con patente revocata

  • la guida con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

L'articolo 73, codice antimafia, applicabile a “persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale” sanziona:

  • la guida senza patente

  • la guida dopo che la patente è stata negata

  • la guida con patente sospesa

  • la guida con patente revocata

Da evidenziare, infine, che la disciplina oggetto del presente commento si applica a tutte le categorie di patenti di guida, che attualmente vengono rilasciate, a norma dell'articolo 116, codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 59/2011 e dal decreto legislativo 2/2013, e per cui, anche, alle patenti di categoria AM, valide per la guida dei ciclomotori.

Considerata l'equipollenza delle patenti AM con il “vecchio” C.I.G. (Certificato di Idoneità per la Guida dei ciclomotori), la normativa in commento si applica necessariamente anche ai titolari di C.I.G.


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