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Data: 08/02/2014 12:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Con il presente lavoro si vuole approfondire, da un punto di vista applicativo/operativo, una importante modifica alla disciplina della circolazione stradale, in riferimento ai documenti di guida, in particolare alla loro mancanza da parte del conducente di un veicolo, introdotta dal Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159, concernente “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” entrato in vigore il 13 ottobre 2011.
Tale riflessione deriva dalla lettura della recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, 23 settembre 2013, n. 39248, secondo la quale in base a quanto stabilito in una normativa speciale, e non a norma del codice della strada, si punisce il reato contravvenzionale di guida senza patente commesso da conducente che risulta sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale: il relativo trattamento sanzionatorio, anche ai fini della recidiva, è quindi determinato non dall'articolo 116, codice della strada, ma in virtù di quanto previsto dalla norma incriminatrice (articolo 73, decreto legislativo 159/2011) e dai principi generali contenuti nel codice penale. Da precisare preliminarmente che tale testo normativo ha disposto l'abrogazione sia della legge n. 1423/1956 sia della legge n. 575/1965, che precedentemente disciplinavano la materia, e che vengono citate nella sentenza n. 39248/2013.
Effettivamente la prima domanda che ci si pone è: cosa c'entra il “codice antimafia” con la disciplina del codice della strada? E invece, leggendo, tra le sanzioni in esso previste, all'articolo 73, si trova la seguente norma:
Violazioni al codice della strada
Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.
Tale norma, come si evince dalla semplice lettura, non modifica alcun articolo del codice stradale, ma si inserisce, affiancandosi, alla disciplina prevista dall'articolo 116, codice della strada, introducendo una particolare sanzione per una particolare fattispecie, che riguarda una particolare categoria di soggetti, individuati, proprio, dal codice antimafia.
Innanzitutto definiamo le persone sottoposte a misura di prevenzione personale. Tralasciando tutta quella che è la disciplina penalistica concernente le misura di prevenzione, ci si chiede, quali siano, alla luce delle modifiche e della riorganizzazione della materia da parte del “codice antimafia, le misure di prevenzione personali.
Gli articoli 2 e segg. individuano tali misure:
A quali soggetti possono essere applicate le suddette misure di prevenzione? L'articolo 1, codice antimafia, elenca i soggetti destinatari:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Venendo al rapporto tra il codice antimafia e la disciplina della circolazione stradale, è evidente che l'articolo 73 deve porsi in raffronto con quanto stabilito dall'articolo 116, codice della strada, in tema di guida senza patente.
Mettiamo quindi a raffronto le due norme:
Vediamo le differenze, per poter applicare correttamente le diverse procedure sanzionatorie, in riferimento alla fattispecie concretamente accertata: L'articolo116, comma 15, codice della strada, applicabile a “CHIUNQUE”, sanziona:
L'articolo 73, codice antimafia, applicabile a “persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale” sanziona:
Da evidenziare, infine, che la disciplina oggetto del presente commento si applica a tutte le categorie di patenti di guida, che attualmente vengono rilasciate, a norma dell'articolo 116, codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 59/2011 e dal decreto legislativo 2/2013, e per cui, anche, alle patenti di categoria AM, valide per la guida dei ciclomotori. Considerata l'equipollenza delle patenti AM con il “vecchio” C.I.G. (Certificato di Idoneità per la Guida dei ciclomotori), la normativa in commento si applica necessariamente anche ai titolari di C.I.G. |
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