Data: 20/01/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 530 del 14 Gennaio 2014. Il locatore, a seguito di recesso anticipato del conduttore, ha diritto al risarcimento del danno, nonch� alla corresponsione dei canoni dovuti dalla controparte sino alla naturale scadenza del contratto, se prova l'inadempimento del conduttore (ad esempio, per mancato rispetto del termine di preavviso, o per carenza di giusta causa di recesso) e se, nonostante aver riproposto l'immobile sul mercato, questo resta comunque non locato. �La semplice circostanza che l'immobile non sia stato pi� locato non pu� fondare, di per s�, il diritto al risarcimento�. Viene cos� escluso qualsiasi automatismo risarcitorio poich�, secondo il disposto dell'art. 1227 cod. civ., resta pur sempre onere del locatore attivarsi al fine di rendere fruttuosa la cosa in propriet�, ad esempio procurandosi un nuovo conduttore, anche a mezzo diminuzione del canone di locazione.


Tra i danni risarcibili la Suprema Corte elenca il mancato guadagno, inteso come �conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ. dell'evento risolutivo. Tale pregiudizio si esprime, per l'appunto, nell'incremento patrimoniale netto che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che non ha potuto conseguire per l'inadempienza dell'altra parte�. Per essere risarcibile tale danno potenziale e futuro non deve essere dipeso dalla volont� del locatore di non impegnare l'immobile. Questa valutazione deve essere effettuata dal giudice prendendo in esame le circostanze del caso concreto. �Il danno risarcibile al locatore (�) a titolo di lucro cessante � rappresentato dalla mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente locare�. Uno dei criteri utilizzati dal giudice nella valutazione � la congruit� del periodo di preavviso fornito dal conduttore, nonch� l'effettiva messa sul mercato dell'immobile al termine della locazione. In mancanza di prova fornita dall'interessato in questo senso, non � ravvisabile alcun automatismo risarcitorio a favore del locatore.


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