Data: 25/01/2014 12:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 1155 del 21 Gennaio 2014. La successiva revoca di incarico dirigenziale, conferito al pubblico dipendente in posizione apicale, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2 legge 191/1998, cioè l'esistenza di effettiva necessità di riorganizzazione degli uffici. Nel caso di specie questa situazione si è verificata a carico di un dipendente comunale. In un primo momento all'ingegnere venivano affidati diversi incarichi dirigenziali, quali la gestione delle opere pubbliche, attivazione di finanziamenti, espropriazioni, manutenzione, illuminazione e verde pubblico, edifici pubblici e servizi cimiteriali. Con successiva delibera tuttavia il sindaco aveva affidato tali incarichi ad altre figure, privando il dirigente delle precedenti mansioni. Denuncia quindi l'interessato il proprio demansionamento, ricorrendo al giudice del lavoro e domandando il proprio reinserimento – avrebbe infatti dimostrato di essere il soggetto disponibile maggiormente qualificato per quel tipo di mansioni - nonché il risarcimento del danno subito. Il sindaco riteneva che, liquidata l'indennità di funzione spettante all'ingegnere, fosse nelle facoltà – discrezionalità - della pubblica amministrazione sospendere e riassegnare le mansioni all'interno dell'ente a causa di necessaria riorganizzazione degli uffici. Se le richieste del ricorrente venivano parzialmente accolte in primo grado, le statuizioni venivano totalmente cambiate in grado di appello. Avverso tale sentenza l'interessato proponeva ricorso in Cassazione.


La Suprema Corte, dopo aver analizzato la complessa vicenda, giunge alla conclusione che “qualora l'incarico di responsabile di un'area della struttura amministrativa del comune sia stato conferito, nelle more della definizione della pianta organica, ad un dipendente in posizione apicale sulla base del regolamento comunale (…) ai fini della revoca deve farsi applicazione della relativa disciplina collettiva (…) che la subordina ad intervenuti mutamenti organizzativi o allo specifico accertamento dei risultati negativi”. Poichè nel caso in oggetto tali requisiti sono stati integrati, è corretta la decisione del giudice d'appello di rigettare la domanda avanzata dal dipendente comunale.


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