Data: 26/01/2014 07:44:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 1277 del 22 Gennaio 2014. La convivenza more uxorio (che, pur non essendo equiparabile all'istituto del matrimonio, negli ultimi tempi ha guadagnato sempre più tutele dal punto di vista giuridico), essendo per definizione un rapporto tra due individui fondato su doveri morali e materiali, è idonea a generare obbligazioni naturali, con le conseguenze giuridiche che ne derivano. La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di rendiconto avanzata da uno degli ex conviventi, il quale avrebbe versato somme di denaro a diverso titolo alla controparte in pendenza di convivenza.


La circostanza della convivenza di fatto viene giuridicamente regolata essenzialmente attraverso principi elaborati a livello giurisprudenziale. La nozione stretta di famiglia, nel nostro ordinamento, resta pur sempre vincolata all'istituto del matrimonio. La convivenza more uxorio è quindi inquadrabile nel più generale principio costituzionale che tutela le libere associazioni di persone (art. 2 Cost.). Viene dunque in rilievo l'importanza giuridica dell'espressione “doveri materiali e morali” che i conviventi detengono l'uno nei confronti dell'altro; tra questi, l'esclusione della ripetizione di eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate in pendenza di convivenza. Ciò si traduce in un generale divieto, posto dall'ordinamento, di chiedere la ripetizione di obbligazioni naturali adempiute dal convivente richiedente. In conclusione, “eventuali contribuzioni di un convivente all'altro vanno intese, invero, come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all'art. 143, comma 2, Cc, forme di collaborazione, e di assistenza morale e materiale”. Importante principio giurisprudenziale destinato a perfezionare il sistema di tutele costruite intorno ad una condizione non formalmente riconosciuta, quanto concretamente in sensibile aumento.


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