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Data: 25/01/2014 11:00:00 - Autore: L.S. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014, il DM 13 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alle Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. I Soggetti beneficiari dell'agevolazione sono sia le persone fisiche che le persone giuridiche titolari di reddito di impresa. E' agevolabile - come prescritto dall'art. 2 del Decreto - il costo aziendale sostenuto dai soggetti beneficiari relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto. Specifica poi il Ministero che per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi intendendosi per "costo aziendale", il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli predetti e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche specificate, possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35 per cento dei costi aziendali, come precedentemente definiti. Per la gestione della misura di agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà di una piattaforma informatica e con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, saranno definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione dell'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilità, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi, che devono essere certificati dalla documentazione da allegarsi, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del beneficio. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. |
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