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Data: 27/01/2014 08:30:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - L'inalazione di fumi di alcol non esclude la punibilità per
guida in stato di ebbrezza, se l'enologo ha anche assunto bevande alcoliche. Considerata la prevedibilità della inalazione,
regole di diligenza gli avrebbero dovuto consigliare di non assumere alcol per
via orale, onde evitare la sinergia tra le sostanze.
L'articolo 186 del
codice della strada vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di
bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a
titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla
valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumere
bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con
eventuali altre sostanze assunte precedentemente o in modo concomitante.
Dunque l'assunzione di "bevande" in ogni caso non è consentita quando
vi è il pericolo che, in sinergia con altre sostanze, si determini il pericolo
per la incolumità pubblica connesso all'ebbrezza alcolica.
Corte di Cassazione, , 17 gennaio 2014, n. 1882
Presidente Brusco – Relatore Izzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 1842013 la Corte di Appello di Torino confermava la
pronuncia di condanna di primo grado con la quale V.C. era stato condannato per
la contravvenzione di cui all'art. 186, lett. b), C.d.S. per guida in stato di
ebbrezza di un'auto Audi 4, con tasso alcolemico rilevato di gl 1,31 e 1,24
(acc. in Alba il 28102008). Con la sentenza di appello la pena irrogata
veniva ridotta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell'imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice di merito
confermato la condanna ritenendo applicabile la norma di divieto anche alla
mera inalazione di fumi di alcool (che l'imputato assumeva in quanto enologo),
superando la letterale tassatività dell'art. 186, ove la punibilità del fatto è
ancorata all'uso di "bevande" alcoliche. L'interpretazione data dalla
Corte di merito alla disposizione e l'assimilazione della condotta illecita
all'inalazione di fumi, vulnerava il principio di legalità ed il suo corollario
di determinatezza e tassatività; nonché integrava una violazione del principio
di colpevolezza, laddove il preteso minimo coefficiente psichico di colpa, non
può prescindere dalla conoscibilità di un preciso precetto, violando il quale
si incorre nella sanzione penale.
2.2. la erronea applicazione della legge laddove, anche a voler ammettere
esserci stata una sinergia tra l'assunzione di un paio di bicchieri di vino e
l'inalazione di fumi, a cui era esposto l'imputato per l'attività di lavoro
svolta, era necessario distinguere la incidenza delle due diverse assunzioni di
alcool, al fine di determinare quale fosse la entità del tasso alcolemico
riferibile alle bevande.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che l'art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso
di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile
anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla
valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumere
bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con
eventuali altre sostanze assunte precedentemente o in modo concomitante.
Nel caso di specie, con coerente e logica motivazione, il giudice di merito ha
evidenziato che era certo che l'imputato avesse assunto bevande alcoliche,
tenuto conto delle sue stesse dichiarazioni. Pertanto ininfluente era che, come
enologo, avesse nel corso dell'attività di lavoro inalato fumi di alcol, in
quanto considerata la prevedibilità della inalazione, regole di diligenza gli
avrebbero dovuto consigliare di non assumere alcol per via orale, onde evitare
la sinergia tra le sostanze. Peraltro, le sentenze di merito evidenziano come
lo stato di ebbrezza sia stato rilevato alle ore 01,30, pertanto a rilevante
distanza di tempo dalla cessazione dell'attività lavorativa, ponendo quindi in
dubbio la stessa circostanza di fatto posta alla base della tesi difensiva
sostenuta dall'imputato.
Va in ogni caso rilevato che le sentenze di merito non violano in alcun modo il
principio di legalità, in quanto non viene in alcun modo equiparata
l'assunzione di "bevande" alla inalazione di fumi di alcol; in esse
si attribuisce rilievo alla circostanza che l'assunzione di "bevande"
in ogni caso non è consentita quando vi è il pericolo che, in sinergia con
altre sostanze, si determini il pericolo per la incolumità pubblica connesso
all'ebbrezza alcolica.
Tale condotta negligente, posta in essere da persona che, per la professione
che svolge, ha coscienza della inalazione dei fumi di alcol, rende il
comportamento rimproverabile, dal che la sussistenza dell'ulteriore elemento
costitutivo del reato quale è la "colpevolezza".
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dott. Luigi Del
Giudice
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