Data: 28/01/2014 18:00:00 - Autore: Sabrina Caporale

�L'art. 269 c.c., nella vigente formulazione non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali pu� essere provata la paternit� naturale e, cos�, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi (�)�.

 

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1279 del 22 gennaio 2014, emessa all'esito di un procedimento vertente in materia di dichiarazione e prova della paternit� naturale.

Il ricorrente, erede legittimo di colui del quale si accertava lo status controverso, lamentava l'utilizzo  -ai fini della prova della paternit� -  di elementi meramente indiziari e presuntivi.

La Cassazione investita della vicenda, cos� concludeva.

�Deve ribadirsi che l'art. 269 c.c., nella vigente formulazione non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali pu� essere provata la paternit� naturale e, cos�, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilit� e conlcudenza a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternit�. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternit�, nel senso che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualit� al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi d quel possesso di stato di figlio naturale, al quale gi� il testo dell'abrogato art. 270 c.c. attribuiva l'idoneit� a dimostrare la paternit� naturale (Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7193; Cass. ,  aprile 2008, n. 10007)�.

Di alcuna rilevanza, pertanto, i motivi di doglianza spiegati avverso la sentenza della Corte d'Appello; la quale al contrario, merita di essere confermata, perch� �con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, ha esaminato i diversi elementi acquisiti valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nel contesto anche storico � sociale di rifermento; pervenendo alla corretta affermazione nell'ambito dell'indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269, comma 2, c.c., del rapporto di filiazione per cui � processo�. 


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