|
Data: 28/01/2014 12:00:00 - Autore: Gabriella Filippone
APE: la mancata allegazione della
attestazione di prestazione energetica ai contratti traslativi di proprieta` e
alle locazione di beni immobili costituira` un obbligo punibile con sanzione
amministrativa; salvi i contratti.
Il Ministro della Giustizia, Anna Maria
Cancellieri ha fornito chiarimenti sull'attestato energetico (Ape), obbligatorio
nei trasferimenti immobiliari. I contratti di compravendita e di locazione
sottoscritti senza Ape non sono nulli, si confermano però le pesanti
sanzioni amministrative pecuniarie: da 3mila a 18mila euro. Nei casi di
locazione di singole unità immobiliari la multa oscilla tra i mille e i 4mila
euro.
Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta
della metà.
A cura dell'Avv. Gabriella Filippone - L`attestato di prestazione energetica, in sigla APE, e` un documento
obbligatorio, descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Il
documento, redatto al momento della progettazione e realizzazione
dell`edificio, costituisce uno strumento
di informazione per l`acquirente all`atto dell`acquisto dell`immobile o della
stipula del contratto di locazione, serve per monitorare e migliorare le
caratteristiche energetiche dell`immobile in questione.
Obbligatorio dal 1 Luglio
2009, l'APE e` stato di recente oggetto di importanti modifiche, con l`entrata
in vigore del Decreto "Destinazione Italia" del 23 dicembre 2013.
La mancata allegazione dell`Ape non e` piu` causa di nullita` del contratto: il nuovo DL "Destinazione Italia" ha abrogato la norma che aveva disposto la sanzione della nullita` dell`atto di trasferimento di proprieta` - a titolo oneroso o gratuito - di beni immobili e dei nuovi contratti di locazione, in mancanza di consegna dell`attestazione di prestazione energetica.
Il decreto legge Destinazione
Italia ha introdotto una disposizione che sostituisce quella introdotta lo
scorso giugno; queste le novita` introdotte:
Nei contratti di compravendita, trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unita` immobiliari, bisogna dunque
inserire una clausola apposita dove
l`acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l`attestato di
certificazione energetica.
E' quindi in vigore l`obbligo di allegare l‘APE al contratto,
tranne per i contratti d`affitto di singole unita` immobiliari, in questi
casi e` sufficiente che all`interno del contratto il conduttore specifichi di
aver ricevuto tutta la documentazione.
Controlli e disamine di
eventuali contestazioni sulle violazioni saranno svolti dalla Guardia di
Finanza o dall`agenzia delle Entrate, all`atto della registrazione.
Il nuovo DL "Destinazione Italia" rassicura acquirenti, venditori, locatori, inquilini e principalmente notai e agenti immobiliari, in quanto la nullita` aveva di fatto bloccato o messo a rischio la validita` di numerosi contratti immobiliari.
Contratti gia` dichiarati nulli: viene introdotta
una sorta di sanatoria; su richiesta di almeno una delle parti o di un suo
"avente causa" , per le violazioni commesse prima dell`entrata in
vigore del Dl Destinazione Italia, non si applica la nullita` bensi` la
sanzione amministrativa. Nel caso in cui la nullita` non sia gia` passata
in giudicato, infatti una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore)
puo` chiedere che questa sia sostituita con l`applicazione delle nuove
sanzioni.
Fonte: Cinzia De Stefanis | Contratti salvi se manca l'Ape | Italia Oggi 27.01.2014 |
|