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Data: 01/02/2014 08:30:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Prendendo spunto dalla sentenza 21 gennaio 2014, n. 1113, della Corte di Cassazione Civile, relativa al fermo fiscale, si precisa la procedura da adottare per l'applicazione di tale misura.
Il fermo amministrativo è disciplinato nel Titolo II, del DPR n.602 del 1973. L'art. 50, comma 1, prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Il successivo articolo 86, stabilisce che dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 50 comma 1, il concessionario ha il potere di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, codice della strada: in tal caso, l'organo di polizia accertatore applicherà la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Dovrà, quindi, inviare comunicazione al concessionario della riscossione che ha proceduto all'iscrizione del fermo al PRA, il quale provvederà all'applicazione della conseguente sanzione amministrativa accessoria del sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. La confisca non si realizza nel caso in cui il contribuente paghi la somma dovuta, oltre le spese di trasporto e custodia del veicolo. In conseguenza del pagamento, il fermo fiscale verrà cancellato dal PRA.
Il fermo si applica secondo la seguente procedura: il Concessionario per la riscossione notifica la cartella di pagamento. Nella cartella di pagamento dovrà essere riportato l'avvertimento che “In caso di mancato pagamento, il concessionario procederà ad esecuzione forzata nonché al fermo amministrativo su beni mobili registrati e ad ipoteca su beni immobili”. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati. Prima di procedere ad effettuare il fermo è necessario notificare l'avviso, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, in mancanza del quale il fermo deve ritenersi illegittimo.
I concessionari della riscossione, dopo aver emesso il provvedimento di fermo, ma prima di iscriverlo presso il PRA, devono inviare ai contribuenti una comunicazione con la quale invitano gli stessi ad effettuare il versamento. Ove il versamento avvenga entro 20 giorni presso gli sportelli del concessionario, il contribuente potrà evitare il blocco del veicolo, corrispondendo le somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora e le spese per l'iscrizione del fermo, evitando così di corrispondere la somma necessaria per cancellare il fermo. |
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