Data: 01/02/2014 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 1740 del 28 Gennaio 2014. La legge, a determinate condizioni, prevede il privilegio per specifiche categorie di crediti. Il privilegio � quella caratteristica giuridica tale per cui il creditore pu� soddisfarsi sul debitore prima degli altri creditori, detti chirografari. L'istituto del privilegio � figura tipica, cio� ammessa laddove prevista dalla legge � � contenuta in diverse disposizioni normative, nel codice civile, ad esempio agli artt. 2777 e seguenti.


Nel caso di specie, a seguito di opposizione allo stato passivo presentato dall'avvocato interessato � il quale lamentava il mancato riconoscimento di privilegio al proprio credito, doglianza accolta soltanto parzialmente in appello, circostanza che ha spinto l'interessato a ricorrere in Cassazione - la Suprema Corte ha riconosciuto la natura privilegiata al credito professionale vantato da un avvocato nei confronti dell'impresa, la quale, due anni dopo i fatti, � stata sottoposta a procedura di fallimento. Il privilegio � stato esteso anche alle prestazioni effettuate prima del biennio interessato, purch� conclusesi entro lo stesso. Chiarisce la Corte che, ai fini dello scomputo temporale, occorre avere riguardo non tanto al momento della dichiarazione di fallimento, quanto alla conclusione dell'incarico professionale; identificabile dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile. Ci� vale anche in caso di pluralit� di incarichi professionali prestati, anche se autonomi, dovendo considerare l'unitariet� di intenti e di finalit�. Il privilegio per tale tipologia di credito � stato riconosciuto in base al disposto dell'art. 2751bis cod. civ. Rigettando il ricorso, la sesta sezione ha riconosciuto quanto gi� determinato dalla Corte d'Appello.


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