Data: 31/01/2014 11:40:00 - Autore: Sabrina Caporale

“Ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c. ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”.

A dirlo è la Cassazione con la sentenza n. 1696 del 27 gennaio 2014.

Invero, l'abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi (onere, quest'ultimo, posto a carico di chi ha posto in essere l'abbandono), che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata.

Più in generale, deve ribadirsi che l'addebito della separazione può sussistere non quando il legame si rompe senza una giusta causa (sul punto si veda fra le altre la sentenza della I sezione della Corte di Cassazione n. 18853 del 15 settembre 2011 secondo cui il vigente diritto di famiglia è contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost.) ma quando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dipende dalla violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio.

Nella specie, il Tribunale di Pescara dichiarava la separazione personale tra due coniugi, addebitando alla moglie la causa della stessa, motivo, l'abbandono del tetto coniugale, e dunque, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.

Ebbene, a dispetto di quanto proclamato dai giudici di merito, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, così concludeva: “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c. ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. fra le molte Cass. civ. I sezione n. 8512 del 12 aprile 2006 e n. 9074 del 20 aprile 2011).

“L'intollerabilità della convivenza che cagiona la violazione dei doveri sopra citati, (consistita, nel caso di specie, nell'allontanamento dalla residenza familiare attuato unilateralmente senza il consenso dell'altro coniuge), non deve manifestarsi [necessariamente] in presenza di atti di violenza, essendo, al contrario, sufficiente un contesto di vicendevole intolleranza”.

Questi i motivi per cui è accolto il ricorso in favore della donna.


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