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Data: 01/02/2014 09:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo Dott. Emanuele Mascolo - "nelle procedure ad evidenza pubblica, la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione" E' quanto ricorda il Tar Calabria Catanzaro nella Sentenza n.124/2014 occupandosi del caso di dichiarazioni non veritiere (e delle relative conseguenze in ambito di gare di appalti pubblici), rese da soggetto obbligato a rilasciarle ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. Questo principio oramai fa parte di un indirizzo giurisprudenziale costante (cfr: T.A.R. Palermo Sicilia, sez. III, 17 luglio 2012 n. 1563; Tar Trieste, Friuli Venezia Giulia, sez. I 30 maggio 2010 n.300, Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 novembre 2013 n.193). La suddetta norma infatti - spiega il TAR - prevede "la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ovvero sia l'ammissione alla gara che la sua aggiudicazione. Poco importa quale sia la natura dei reati che vengono eventualmente contestati al legale rappresentante. Si deve infatti ritenere che la tesi conosciuta sotto il nome di "falso innocuo" non può essere applicata "nelle procedure di evidenza pubblica atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, mentre nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente, anche in coerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara". Quando siamo di fronte alla dichiarazione falsa e inaffidabile, spiega il Tar, dobbiamo considerare che tale circostanza costituisce una lesione degli interessi presi in considerazione dalla norma anche a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o no di partecipare alla gara. |
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