Data: 07/02/2014 18:10:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014. Principio generale di ogni provvedimento giudiziale � salvo i casi stabiliti dalla legge � � che ogni atto deve essere motivato. Il giudice di legittimit� � oltre che al giudice del merito � pu� infatti procedere ad un controllo sulla logicit� e la ragionevolezza della motivazione, individuando altres� i casi in cui la stessa sia del tutto carente. E' ci� che ha fatto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, riguardante impugnazione di sentenza resa dal giudice del merito in esito a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare.

Secondo giurisprudenza costante, le spese per il c.t.u. rientrano �tra quelle al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa�. Non si capisce quindi come abbia potuto il giudice dell'opposizione, in fase di merito, pur accogliendo parzialmente l'opposizione e condannando di conseguenza il creditore procedente alla rifusione delle spese processuali, porre provvisoriamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Va cassata la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia del giudice del merito, relativamente alla liquidazione delle spese di c.t.u. e consulenza di parte (poich� anche di queste spese la parte vittoriosa ha diritto al rimborso, stante la sua natura di allegazione difensiva tecnica). La mancata motivazione della liquidazione provvisoria a carico di entrambe le parti contrasta con il principio generale della soccombenza, relativamente al pagamento delle spese di lite.


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