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Data: 07/02/2014 10:50:00 - Autore: Avv. Gennaro Marasciuolo L'art. 19, L. 74/1987, prevede la completa esenzione per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi: a) al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); b) ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione dell'assegno di divorzio, nonché dell'assegno di mantenimento ai figli (determinato sempre nell'ambito di un giudizio di divorzio). Dopo, però, più di 25 anni di onorato servizio, questa norma sembrerebbe aver perso la sua efficacia, almeno per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari fra coniugi o in favore della prole, stabiliti nelle separazioni consensuali o nei ricorsi congiunti di divorzio. Il condizionale è d'obbligo. Per il momento non si può che esaminare i dati di fatto. Nel più ampio quadro di riordino delle imposte dovute per i trasferimenti immobiliari (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale), l'art. 26 del D.L. 104/2013, convertito nella L. 128/2014, ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, introducendo, per la maggior parte degli atti a titolo oneroso, aventi ad oggetto beni immobili: -un'aliquota del 9% per l'imposta di registro (con un valore minimo dovuto di € 1.000,00); - un importo fisso, pari a € 50,00, sia per l'imposta catastale, che per quella ipotecaria. Ma
il novellato art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011 non si limita a tanto, poiché sopprime
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi
speciali, ad eccezione delle agevolazioni concernenti la
proprietà contadina. Di
talchè il dubbio: anche l'art. 19 della L. 74/1987 deve intendersi abrogato,
almeno per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari? La
questione non è di poco conto, atteso che più interventi della Corte
Costituzionale hanno esteso l'applicazione del particolare sistema di
esenzione dell'art. 19, L. 74/1987, originariamente previsto esclusivamente per
il solo procedimento di divorzio, anche ai procedimenti di separazione (sia essi giudiziali
che consensuali ) e, quindi, a tutti gli atti, ai documenti e ai provvedimenti
da essi derivati. Anche
se ci sono degli orientamenti contrastanti, vi sono alcuni tribunali che hanno
previsto persino delle linee guida, così da consentire, ai coniugi o agli ex
coniugi, il trasferimento di beni immobili e, quindi, da rendere possibile la trascrizione del decreto che omologa
la convenzione di separazione o della sentenza di divorzio, al pari
di un contratto di vendita, firmato innanzi ad un notaio. Orbene,
poiché lo stesso comma 4 dell'art. 10 limita l'esclusione delle esenzioni agli
atti indicati ai commi 1 e 2, vale a dire, agli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di immobili, compresi la rinuncia, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, sarebbe logico
concludere che tutte le agevolazioni previste per tutti gli altri atti e
provvedimenti, non siano stati eliminate,
ma siano tutt'ora in vigore. Dovrebbero
continuare a godere del particolare regime agevolato, quindi, gli accordi sorti
in un procedimento di separazione o di divorzio e, di conseguenza, tutti gli
atti da essi derivati, compresi quelli aventi ad oggetto il trasferimento di
immobili. Al
limite si potrebbe sostenere che l'esenzione dell'art. 19 L. 74/87 vale solo
per i trasferimenti immobiliari secchi, vale a dire, senza conguagli in
denaro, poiché in quest'ultimo caso, in virtù del riformulato art. 10, comma 4,
trattandosi comunque di un pagamento, l'operazione dovrebbe scontare l'imposta
di registro, oltre quella ipotecaria e catastale. Ma
a questo punto sembrerebbe illogico che il Legislatore abbia escluso
l'applicazione di un particolare sistema di favore nei riguardi di istituti tramite
i quali ha inteso comunque raggiungere particolari finalità, tutelando
specifici interessi. Sarebbe,
infatti, contraddittorio che sia stato cassato il regime fiscale di favore
previsto non solo per gli atti derivati dagli accordi assunti nel giudizio di separazione o di divorzio, ma anche, per esempio, per quelli siglati in sede di mediaconciliazione. Specialmente
in quest'ultimo caso, le finalità perseguite dal regime fiscale di favore
risulterebbero tradite. Prime fra tutte la necessità di deflazionare il ricorso
alla macchina della giustizia, finalità, quest'ultima, che, pare, sia particolarmente
a cuore al Parlamento e al Governo! Allo
stato, dunque, non si può fare altro che attendere un provvedimento chiarificatore
da parte del Legislatore o da parte della più celere Agenzia delle Entrate. Avvocato
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