Data: 07/02/2014 09:53:00 - Autore: Emanuele Mascolo
 - Dott. Emanuele Mascolo - Il 4 febbraio 2014, il CNF ha approvato il nuovo Codice deontologico forense. Ne avevamo gi� parlato in questo sito giuridico nell'articolo che trovate qui: "Codice Deontologico Forense: novit� in arrivo - In allegato la bozza delle modifiche".
Ecco le modifiche apportate: 
- l'art. 1 che ora dispone quanto segue: "l'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libert�, l'inviolabilit� e l'effettivit� della difesa, assicurando, nel processo, la regolarit� del giudizio e del contraddittorioL'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformit� delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali. Le norme deontologiche, previste a tutela dell'affidamento della collettivit� e della clientela, imponendo la correttezza dei comportamenti e la cura della qualit� ed efficacia della prestazione professionale, sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori."
 - Nei rapporti con i clienti vi sar� obbligo di informazione da parte dell'avvocato. L'articolo 27 prevde che, "l'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza della controversia e delle attivit� da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilit� di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge.
L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilit� di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 47, terzo comma, del presente codice.
Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessit� del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
 L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questi, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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