|
Data: 10/02/2014 12:00:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli -
L'articolo
2056 codice civile, in riferimento ai fatti
illeciti, stabilisce, in
tema di valutazione del
danno causato, che il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. In particolare,
l'articolo 1226 codice civile, relativamente alla valutazione del
danno, specifica che “se
il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
Considerato che l'articolo 115, codice di procedura civile, stabilisce che “…il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 4 febbraio 2014, n. 2370, in relazione ad un giudizio sull'illegittimità di un provvedimento di fermo amministrativo notificato al contribuente da parte di Equitalia, ha statuito che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, “dà luogo, non già a un giudizio di equità, ma a un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno…”. Il termine “equità” acquista dunque connotati differenti a seconda del caso concreto, usato sia come criterio valutativo del danno (nel caso in cui sia assolutamente impossibile stabilirne l'ammontare) sia come correttivo o integrazione alla prova già fornita dalla parte onerata.
La parte interessata deve, comunque, fornire in giudizio elementi probatori e dati di fatto idonei per consentire al giudice di decidere affinchè il suo apprezzamento equitativo colmi le sole eventuali lacune insuperabili nell'iter della determinazione precisa del danno subito. |
|