Data: 17/02/2014 11:00:00 - Autore: Raffaella Diviccaro
di Raffaella Diviccaro
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare l'attività produttiva con effetti immediati senza bisogno di attendere le verifiche e i controlli preliminari.

La novità di maggior interesse in materia di s.c.i.a è stata introdotta dal secondo comma dell'art.19 della legge 241 del 1990 che prevede l'immediato avvio dell'attività in seguito alla presentazione della segnalazione, indipendentemente dalla tipologia dell'autorizzazione sostituita.

Sul punto è intervenuta altresì la legge 122 del 2010 che ha espressamente indicato le modalità di attestazione della conformità dell'attività alla relativa disciplina, stabilendo che nella segnalazione certificata di inizio attività, il dichiarante deve indicare il tipo di attività che vuole avviare, accompagnata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Da ultimo il decreto legislativo d.l. numero 138 del 2011, convertito con la legge numero 148 del 2011, ha introdotto significative novità in materia di s.c.i.a. In particolare, il decreto inserisce il comma 6-ter nell'art. 19 della legge 241 del 1990, disciplinando che "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. 

Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del d.l numero 104 del 2010". 

Così statuendo, il legislatore giunge alle seguenti conclusioni: prende posizione nel senso di affermare la natura privatistica della s.c.i.a, così confermando quanto sostenuto dalla Plenaria ed escludendo che la s.c.i.a integri espressione di autoritatività, precisando che non costituisce provvedimento tacito non direttamente impugnabile; per altro verso, tuttavia, il legislatore pare discostarsi dalla Plenaria quanto alle tecniche azionabili dal terzo, laddove indica nell'azione contro il silenzio-inadempimento della PA, l'unico rimedio azionabile quello di cui all'art. 31 commi 1,2 e 3 del d.l 104 del 2010.
Raffaella Diviccaro

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