Data: 11/02/2014 11:00:00 - Autore: Gabriella Filippone

Contribuzione Gestione separata INPS 2014: Aliquota 27,72% per i Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

 Proviamo a fare due conti.
In questi giorni in cui imperversa, sul fronte forense, la polemica  e si  chiede la sospensione del procedimento di approvazione del regolamento di attuazione dell'art.21 commi 8 e 9 L. n.247/2012, emanato dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, pubblico le aliquote aggiornate INPS Gestione Separata per proporre un raffronto, in ordine al carico contributivo imposto dai due enti.
 

Premessa: anteriormente alla riforma forense l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa Forense era previsto esclusivamente a carico dei professionisti con redditi al di sopra dei 10 mila euro.

A cura di Gabriella Filippone - Richiamo pertanto qui alcuni punti della lettera  inviata in data odierna, su iniziativa degli Avvocati  Mario Antonio Stoppa e Marco Pellegrino, al Ministro Giovannini, soggetto competente all'approvazione del regolamento di attuazione ex art.21 commi 8-9 L. 247/2012, emanato dal Comitato dei Delegati il 31.01.2014 (per leggere il contenuto della missiva inviata al Ministro Giovannini vedi: nocassaforense.blogspot.it ).

Prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame, i contributi dovuti dagli iscritti a regime ordinario per ogni anno di iscrizione alla Cassa si distinguevano in contributo soggettivo (per il 2013 €.2.700,00), integrativo (per il 2013 €.680,00) e di maternità (per il 2013 €.132,00); nel medesimo periodo le agevolazioni per i professionisti a basso reddito prevedevano una contribuzione ridotta comprensiva di due soli contributi, soggettivo e maternità, pari a circa € 1.500,00 per i primi cinque anni di iscrizione.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento le dette agevolazioni sono state modificate; non si ravvisano però ipotesi di esenzione o proporzionalità per i redditi molto bassi come invece da più parti si auspicava.


Difatti, secondo le nuove disposizioni, se confermate, il contributo soggettivo minimo per i redditi superiori a €.10.300 è ridotto alla metà (1/2) per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, mentre per i professionisti percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00 è previsto:


a) la riduzione ad ¼ del solo contributo minimo soggettivo limitatamente all'arco temporale relativo ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa;
b) il pagamento integrale del contributo di maternità;
c) la conferma dell'esenzione dal pagamento del contributo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo, con l'aggiunta della sua riduzione nella misura del 50% per il successivo quadriennio ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il compimento del 35 anno di età.

Vi è poi che coloro i quali, al di sotto dei €.10.300 euro di fatturato, si avvarranno del periodo di contribuzione agevolata, avranno riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.

 

 L'avvocato neo iscritto e rientrante nel regime agevolato si troverà a versare circa 850,00 i primi cinque anni e circa 1200 (salvo aggiornamenti in peius) nei successivi sino all'ottavo anno, per poi tornare a versare “quasi” integralmente il contributo ordinario (circa €.3.700,00 attuali), come a ben sperare in una ripresa della economia e un exploit dei redditi che neppure il più ottimista degli economisti oggi intravede. 

Nei fatti avverrà che un iscritto alla cassa dell'età di 30 anni dopo i primi 8 anni di versamenti ridotti di circa € 850,00 l'anno e i restanti 27 anni con una contribuzione integrale di circa €.3.700,00 avrà diritto a conseguire una pensione a 65 anni dell'importo mensile verosimilmente pari alla pensione sociale, mentre per un professionista iscrittosi a 35/40 anni, le aspettative pensionistiche sono chiaramente peggiori!

La Cassa Forense dovrebbe fornire ad ogni iscritto le proiezioni pensionistiche generate da questo ingiusto sistema previdenziale, senza nascondersi dietro semplici slogan.

Costringere chi ha un reddito basso a farsi carico di un contributo fisso seppur edulcorato al “minimo”, rappresenta una  violazione del principio di proporzionalità e progressività contributiva previsto dall'art.53 Cost.; rappresenta un chiaro tentativo di determinare già oggi ex lege una classe di avvocati che beneficerà di un contributo da pensione sociale, ben al di sotto della soglia di povertà!

Ad oggi il legislatore continua a considerare disoccupato chiunque percepisca un reddito inferiore a € 4.800,00 e non si comprende come si possa obbligare un avvocato tecnicamente disoccupato al pagamento di contributi in misura maggiore al reddito dichiarato, pena la cancellazione dall'albo.

Detta cancellazione confligge altresì con i principi costituzionali italiani ed europei che prevedono la libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza, senza alcuna discriminazione e l'accesso alla professione previo superamento del solo esame di stato quale unico presupposto per ottenere l'abilitazione.

Il regolamento scarica le conseguenze del calo del fatturato della professione sulle fasce più deboli utilizzando l'escamotage della contribuzione obbligatoria, pena la cancellazione dall'albo. Sarebbe invece  opportuno mantenere una soglia di esenzione per i redditi bassi ed una imposizione contributiva fondata sul criterio della proporzionalità al reddito prodotto. (vedi: No alla Cassa Forense Obbligatoria )


 



AteneoWeb.com ha pubblicato uno schema contributivo aggiornato al 2014 che qui ripropongo.

"L`INPS ha emanato le circolari n.18 e 19 rispettivamente riferite alla contribuzione 2014 per la gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e per artigiani ed esercenti attivita` commerciali.
In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata INPS per il 2014 sono:
Liberi professionisti Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 22%
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 28,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 22%
L`imponibile previdenziale corrisponde al reddito fiscale, con un massimale annuo pari a 100.123 euro e un minimale per l`accredito contributivo di 15.516 euro.

Il contributo e` sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo.
In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell`onere totale.
Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:
  • dal committente o dall`associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e` stato corrisposto il compenso
  • dal professionista entro il termine delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per artigiani e dei commercianti la nuova aliquota e` del 22,20% (22,29% per i commercianti). Per gli under 21 + prevista una riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29% (commercianti).
Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all`Inps prima dell`1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.
Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21."

Fonti: No alla Cassa Forense Obbligatoria  | AteneoWeb S.r.l.


 
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