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Data: 29/12/2020 17:00:00 - Autore: Redazione
I beni non pignorabili, quali sono[Torna su] Al pignoramento, la forma di gran lunga più importante di procedimento esecutivo, sono sottratti una serie di beni, in virtù della volontà del legislatore di tutelare alcuni diritti del debitore riconosciuti come fondamentali e "irriducibili", quali il diritto alla vita e alla dignità. Rispondendo alla ratio della non espropriabilità dei beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi, l'art. 514 c.p.c. dichiara impignorabili:
- vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, ma anche: - commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese; - libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio. Oggetti aventi valore affettivo e morale[Torna su] Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l'intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio. Impignorabilità degli animali d'affezione o da compagnia[Torna su] Sono inoltre assolutamente impignorabili, a seguito della novella apportata dalla legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che ha inserito i nuovi numeri 6-bis e 6-ter, nella disposizione penale in esame, "gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali", nonché "gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli". L'impignorabilità relativa[Torna su] Quelle fin qui elencate sono le cose mobili assolutamente impignorabili. I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. si occupano invece della impignorabilità "relativa", condizione che ricorre in presenza di particolari circostanze oggettive o temporali. Rientrano in questa categoria, rispettivamente: 1) gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo - che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi; 2) i frutti raccolti o separati dal suolo - che possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo. Quali sono i crediti impignorabili[Torna su] Per quanto riguarda i crediti, invece, l'art. 545 c.p.c. stabilisce che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza. Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l'"ampiezza" del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%. |
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