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Data: 12/02/2014 15:03:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto E-mail: barbara.pirelli@gmail.com La vicenda vede come protagonista un marito che ricorreva al Tribunale di Napoli per chiedere la separazione giudiziale nei confronti della moglie; nel ricorso l'uomo chiedeva l'addebito della separazione alla moglie perché si era allontanata dalla casa coniugale,chiedeva l'assegnazione della casa in suo favore perché la stessa era di sua esclusiva proprietà e non essendoci figli la moglie non aveva alcun diritto a vivere nell'abitazione ed infine, chiedeva anche che nessun mantenimento fosse riconosciuto alla moglie perché godeva di redditi propri in quanto la Signora da più di tre anni svolgeva l'attivita' di badante in favore di una anziana signora nella cui dimora le era garantito il vitto e l'alloggio. La moglie costituitasi in giudizio chiedeva l'assegnazione della casa o la corresponsione di un importo sufficiente per poter pagare il canone di locazione di un nuovo immobile e,infine, chiedeva un assegno di mantenimento pari ad Euro 1200,00 mensili. All'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale si riservava di provvedere con separata ordinanza e sciolta la riserva stabiliva l'assegnazione della casa al marito,essendo l'unico proprietario, e disponeva a carico dell'uomo l'obbligo di versare, in favore della moglie, la somma di Euro 600,00 mensili rivalutabili in base agli indici ISTAT. Avverso il provvedimento presidenziale veniva proposto reclamo( nel termine di 10 giorni) davanti alla Corte di Appello di Napoli. Nel reclamo si faceva rilevare che l'importo dell'assegno di mantenimento era stato calcolato senza tener presente quale fosse stato il reale tenore di vita che la coppia aveva goduto durante il matrimonio; inoltre, si sottolineava anche un altro aspetto non trascurabile e cioè che il marito aveva depositato le proprie dichiarazioni reddituali mentre la moglie non aveva provveduto al deposito delle stesse, si era limitata solo a depositare la lettera di licenziamento e il documento da cui risultava l'iscrizione nelle liste di collocamento.In questo modo non era stato possibile comparare in maniera trasparente le reali situazioni economiche dei coniugi. Inoltre, la stato di disoccupazione della Signora non corrispondeva alla realtà perché la stessa,per più di tre anni aveva prestato l'attività di badante in favore di un'anziana signora, la cura e l'assistenza però erano state svolte non presso la casa della vecchietta ma presso l'abitazione del figlio( anche lui disabile) di lei dove si trovava l'anziana inferma. Qui le veniva garantito vitto e alloggio. Si faceva rilevare,infatti, che la moglie continuava a restare in quella casa anche un anno dopo la morte della anziana signora facendo presumere che continuasse a svolgere l'attività di badante anche in favore del figlio della donna anziana . Dunque, era poco credibile che la moglie fosse rimasta in quella casa in qualità di ospite era, invece, credibile che continuasse a svolgere l'attività di badante in favore del figlio disabile della vecchietta, percependo per questa attività somme occulte. In ragione di ciò , la difesa del reclamante chiedeva che l'assegno di mantenimento in favore della moglie fosse ridotto da euro 600 ad euro 200. La Corte d'Appello, valutato il reddito del marito pari ad Euro 1690,00 su cui gravavano anche spese di mutuo e prestiti personali, pur considerando lo stato di disoccupazione della moglie considerava, comunque, la stessa ancora giovane al punto che poteva reperire facilmente un'altra occupazione come badante ma non ritenendo che fosse ancora completamente autonoma economicamente, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo l'assegno di mantenimento da euro 600,00 ad euro 400,00 che il marito era obbligato a versare in favore della moglie.
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