Data: 14/02/2014 18:30:00 - Autore: Il diritto in pillole
In assenza di una specifica disciplina del Codice Civile in materia, il condomino che voglia costruire una veranda sulla sua porzione individuale esclusiva, ovvero chiudere con dei pannelli di vetro o altro materiale un balcone o un terrazzo, deve innanzitutto verificare che cosa dispone il regolamento condominiale

Il Codice Civile, infatti, si limita unicamente ad imporre il rispetto delle distanze legali (tre metri dall'immobile limitrofo salvo che gli edifici non siano separati dalla pubblica via) e il rispetto del decoro dello stabile (inteso come salvaguardia dell'estetica complessiva del condominio); tali requisiti sono invero previsti anche dalla normativa edilizia comunale, di talché la mancanza degli stessi impedisce il rilascio del relativo permesso di costruire da parte della pubblica amministrazione e l'ammissibilità della dichiarazione di inizio attività. 

L'analisi del Piano Regolatore Comunale e del Regolamento Edilizio consentirà di conoscere tutte le prescrizioni locali utili per chi intenda dotarsi di veranda quali, ad esempio, eventuali vincoli sull'aumento della cubatura, sulla collocazione o sull'ampiezza della veranda, sui materiali da impiegare per la costruzione, sulla percentuale delle superfici finestrate. 

Il regolamento condominiale, d'altro canto, può disporre ulteriori e diverse limitazioni nonché escludere completamente la possibilità di realizzare l'opera.  Anche nell'ipotesi in cui il regolamento condominiale non vieti la costruzione di verande, è sempre opportuno ottenere un'autorizzazione assembleare al fine di evitare eventuali successive contestazioni da parte di condomini che potrebbero ritenere lesi i propri diritti (come nel caso in cui la realizzazione di una veranda vada a diminuire il godimento di aria e luce di un condomino limitrofo).

Qualora la veranda, di fatto, si presenti come un vero e proprio ampliamento della unità immobiliare, in sede assembleare potrebbe essere altresì necessario procedere alla revisione delle tabelle millesimali. In quest'ultima ipotesi, è appena il caso di precisare che, se si provvede a sostituire l'impianto di riscaldamento in modo da interessare anche la veranda, il costo aggiuntivo delle spese di riscaldamento incombe sul condomino che ha realizzato la veranda.
Su questo argomento si veda anche: I balconi, le verande e le finestre nella Guida al Condominio.

Tutte le notizie