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Data: 17/02/2014 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3094 dell'11 Febbraio 2014. Come stabilire se alcune aree del condominio sono di proprietà comune oppure esclusiva? La Suprema Corte conferma che occorre fare riferimento alla scheda planimetrica allegata all'atto di compravendita. Nel caso di specie veniva ingiunto alle convenute di rimuovere alcune opere dall'area contestata (tra le quali un contatore elettrico) ritenuta dal ricorrente di proprietà esclusiva personale, dunque alla messa in pristino dei locali interessati: il vano sottoscale e il terrazzo dell'immobile. Congiuntamente il ricorrente chiedeva che le responsabili provvedessero al risarcimento del danno per il proprio mancato godimento delle aree interessate. Se in primo grado l'istanza veniva accolta, in grado di appello la Corte determinava l'area contestata come in comproprietà tra i tre soggetti coinvolti. Avverso tale statuizione veniva proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, dopo aver dichiarato inammissibili, in via preliminare, alcune domande che erano state formulate dal ricorrente prive di momento di sintesi – così come disposto dall'art. 360 c.p.c. - afferma che, dai mappali prodotti nel corso del giudizio di merito, risultava chiaramente come le aree interessate fossero di proprietà comune, dato che lo stesso lo qualificava letteralmente come “bene comune non censibile”, mentre veniva specificamente delimitata l'area di proprietà esclusiva del ricorrente. A tale conclusione la Suprema Corte è giunta anche applicando i principi generali in tema di interpretazione dei contratti, cioè l'intenzione dei contraenti e l'interpretazione complessiva delle clausole. Il resto è considerato soltanto un tentativo di fornire un'interpretazione alternativa ai fatti di causa, modalità non ammessa nel giudizio di legittimità; infatti “quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”. Nel complesso il ricorso è rigettato. |
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