|
Data: 16/02/2014 10:00:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni I Giudici di Piazza Cavour, con la Sentenza n. 5227 del 4 febbraio 2014, hanno statuito che non costituisce reato di ingiuria dare della “ vipera” alla suocera, se tale espressione è pronunciata in un contesto familiare teso, senza ledere il decoro e l'onore. Così è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” un uomo che, dopo un alterco familiare che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, nel descrivere il fatto ed il comportamento della suocera l'ha apostrofata “una vipera”. I Giudici di prime cure e i Giudici di Appello condannavano l'uomo ritenendo l'espressione, da questo pronunciata, offensiva. In Cassazione, l'avvocato dell'uomo aveva argomentato la sua difesa sostenendo l'inoffensività dell'espressione usata, precisando che era stata pronunciata a termine di un acceso alterco familiare e, comunque, non direttamente all'interessata, ma agli agenti intervenuti al fine di descrivere il fatto. Al riguardo la Cassazione ha pronunciato il seguente dictum “Se è vero che il reato di ingiuria si perfeziona per il solo fatto che l'offesa al decoro o all'onore della persona avvenga alla sua presenza, è altrettanto vero che non integrano la condotta di ingiuria le espressioni che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui onore e decoro, persino se formulate con terminologia scomposta e ineducata”. In definitiva, gli Ermellini hanno ritenuto che il termine – vipera - pronunciato dopo una lite familiare, al fine di descrivere agli agenti intervenuti il modus agendi della suocera, non ha valenza offensiva idonea a giustificare l'attivazione della tutela penale. Avv. Luisa Camboni Studio Legale Avv. Luisa Camboni Via L.Garau, 22 -09025- Sanluri (CA) Mail: avv.camboni@tiscali.it Cell.: 3281083342
|
|