|
Data: 18/02/2014 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 3165 del 12 Febbraio 2014. La Centrale Rischi (CR) è il servizio informativo attivo presso la Banca d'Italia finalizzato alla raccolta dei dati relativi al credito che gli intermediari, al termine di un determinato periodo di tempo (normalmente la comunicazione deve essere fatta ogni mese) vantano nei confronti dei propri clienti. Tale sistema ha come obiettivo ultimo il rafforzamento della stabilità finanziaria dell'intero sistema creditizio, attuato attraverso il monitoraggio costante delle situazioni di potenziale insolvenza dei debitori nei confronti dello stesso sistema. Ogni intermediario finanziario ha infatti l'obbligo di comunicare alla CR le situazioni caratterizzate da elevati scoperti e in generale circostanze di investimenti non rientrati. Il piano di rientro è quello strumento a disposizione dell'azienda per evitare di essere sottoposta a procedura concorsuale, concordato con i creditori – dunque, con l'istituto di credito – al fine di pianificare appunto il rientro del finanziamento ottenuto entro un determinato periodo di tempo. Si tratta ora di comprendere se deve essere considerata o meno situazione di insolvenza una circostanza caratterizzata sì da debiti insoluti, ma in presenza di idonee garanzie. “La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi (…) richiede la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento”. La situazione di grave inadempienza deve essere cioè equiparata a una “grave e non transitoria difficoltà economica” che non coincide con la mera situazione di insolvenza. Questa situazione deve essere eventualmente riscontrata dalla banca attraverso l'analisi dei bilanci. E' quindi illegittima la segnalazione della banca alla CR effettuata a seguito dell'accettazione di quest'ultima del piano di rientro del debito confezionato dal cliente, dì per sé garanzia idonea a scongiurare la definitività della crisi aziendale e il ricorso promosso dall'istituto di credito viene rigettato. |
|