Data: 17/02/2014 21:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 3203 del 12 Febbraio 2014. La categoria professionale dei notai ha un proprio codice deontologico: si tratta della c.d. legge notarile, la legge 16 Febbraio 1913 n. 89, la quale all'art. 144 prevede la trasformazione di sanzioni di vario genere (dall'avvertimento alla destituzione) nel caso in cui tale soggetto, dopo aver commesso un'infrazione, si adoperi al fine di eliminarne le conseguenze lesive. Nel caso in oggetto al notaio interessato la Commissione regionale di disciplina irrogava la sospensione dall'ufficio a causa di numerose registrazioni, trascrizioni ed iscrizioni tardive. Confermata parzialmente tale statuizione anche innanzi alla Corte d'appello, il notaio proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui alla legge sopra citata.


Il ravvedimento operoso è riscontrabile ove il notaio, sebbene con trascrizione tardiva, si adoperi al fine di far cessare la situazione di inadempienza, ponendo in atto gli effetti di legge favorevoli alla parte assistita. Tale comportamento, anche secondo un precedente della stessa Corte, è suscettibile di valutazione alla stregua di attenuante e sarebbe dovuta essere stata presa in considerazione dal giudice del merito. Questa circostanza può essere applicata solo alle situazioni suscettibili di provocare un danno di natura non patrimoniale; secondo l'interpretazione della Suprema Corte sarebbe quindi sufficiente il solo “adoperarsi”, e non anche l'effettiva eliminazione delle conseguenze lesive. Nei casi come in quello esaminato, la condotta omissiva posta inizialmente in essere può ben essere corretta attraverso tale pratica, dando modo al notaio di usufruire delle attenuanti di cui all'art. 144, “facendo cessare l'effetto permanente della lesione”. La decisione impugnata è cassata con rinvio.


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