Data: 18/02/2014 10:40:00 - Autore: Sabrina Caporale

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 8 ottobre 2013 - 27 gennaio 2014, n. 403.

 

“Centro abitato”: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.  (art. 3 Regolamento Codice della Strada).

“Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato. 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.(…) I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima”. (art. 4 Regolamento del Codice della Strada, cit.).

Ebbene, questo è quanto dettato dagli artt. 3 e 4 del Codice della Strada. Ma come si distinguono le strade comunali da quelle provinciali? E quali sono i criteri di classificazione?

A fare il punto è il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 403 del 27 gennaio 2014, emessa all'esito di un procedimento avviato al fine di identificare, attraverso “l'interpretazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento, la giusta classificazione delle strade interne, conseguente alla definizione dei “centri abitati” ai sensi del nuovo art. 4 Codice della Strada.

“Sono comunali le strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali che ricadono all'interno del centro abitato delimitato con popolazione superiore ai diecimila abitanti, mentre sono tratti interni di strade statali, regionali e provinciali quelle che sono delimitate all'interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai diecimila abitanti".

"Tanto è dettagliatamente esposto nel Regolamento del Codice della Strada, che all'art. 5, precisa che “la delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento (la delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato)".

"La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono «i tratti interni»;

b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono «strade comunali», ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade";

“Dalla disciplina citata emerge con certezza che l'elemento demografico non può che essere riferito al “centro abitato” o ai “centri abitati” individuati ai fini dell'art. 4 del Codice della Strada. (…) Va da sé che l'individuazione del “centro abitato” o dei “centri abitati” nella ratio del Codice della Strada risponde a criteri funzionali all'applicazione delle diverse discipline previste dal codice della strada e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato, con i conseguenziali limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.”.

"Deve, perciò, ritenersi che la delimitazione del centro abitato o dei centri abitati non può rispondere ad altre finalità se non ai soli criteri funzionali alla circolazione stradale fissati dal Codice della strada; essa tuttavia comporta, sempre e per effetto automatico, il passaggio delle strade ai diversi enti territoriali secondo i criteri su esposti, non assumendo rilevanza l'effettiva articolazione dello sviluppo edilizio in più centri abitati da un punto di vista topografico”.


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