Data: 10/02/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 16626/2003) ha stabilito che in caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalit� della prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il risarcimento del danno non patrimoniale (per usura psicofisica o per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attivit� realizzatrici della persona umana) � tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale. I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che, nell'ambito specifico di tale prova (che pu� essere data in qualsiasi modo, quindi anche per presunzioni relative e per fatto notorio), "sia per quanto il danno alla professionalit� sia per quello biologico, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza del danno, nonch� del nesso causale con l'inadempimento dal datore di lavoro, dimostrazione senza la quale non � possibile procedere ad una valutazione equitativa, posto che la mera potenzialit� lesiva della condotta del datore di lavoro non � sufficiente, richiedendosi invece sempre la prova del danno" e che, nella valutazione della suddetta prova non pu� "esservi alcun pregiudizio se vi � recupero in tempi brevi, tanto pi� se si tratta di un lavoro che non dispiace, con impegno fisico non eccessivo, e se il differimento avviene non per imposizione unilaterale del datore di lavoro, ma con il proprio consenso" del lavoratore.
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