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Data: 19/02/2014 11:10:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - In primo luogo, va ricordato che, se un sinistro avviene su un'area privata non equiparabile a quelle pubbliche, il danneggiato non avrà l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, né troveranno applicazione le restanti norme in tema di r.c.a., finanche se l'assicuratore, come solitamente accade, abbia accettato di estendere la garanzia ai danni verificatisi su aree private. Il Consigliere di Cassazione Raffaele FRASCA è particolarmente esperto nella materia del regolamento di competenza, materia su cui, a tacer d'altro, ha pubblicato per i tipi di UtetGiuridica l'ottimo, omonimo volume (per l'appunto Il regolamento di competenza, 2012, Collana "I grandi orientamenti della Corte di Cassazione"). L'istituto, autentico sconosciuto dal momento che si sono avute opere monografiche con il contagocce, si colloca all'interno del giudizio di legittimità e si svolge avanti alla Corte di Cassazione. Merita alcune considerazioni e riflessioni in margine ad una recentissima pronuncia del Collegio di legittimità. Con pronuncia sotto la forma dell'ordinanza dell'altrieri, 17 febbraio 2014, n. 3538/2014, sotto la presidenza dei Antonio SEGRETO, con Roberta VIVALDI, Annamaria AMBROSIO e Luigi Alessandro SCARANO, Curatore (guarda il caso!) della Sezione civile della predetta collana, a completare una sontuosa composizione collegiale, il S.C. - Sesta Sezione Civile-3 (camera di consiglio del 16 gennaio 2014) si è pronunciato sull'interessante regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza dell'8 marzo 2013. L'istanza di regolamento di competenza d'ufficio è relativa ad una controversia riassunta a seguito di declinatoria del Giudice di Pace di Taranto avuto riguardo ad un infortunio avvenuto all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto, durante le operazioni di carico e scarico del materiale fornito da un'impresa (AR S.r.l.): una sbarra di ferro era caduta dal camion condotto dall'autista GC (che dichiarava di essere in rapporto di lavoro con la S.r.l.) ed aveva colpito al volto l'attore SC, cagionandogli la rottura di un dente incisivo. La domanda veniva basata sull'invocazione di una corresponsabilità a mente dell'art. 2054 c.c. ovvero in alternativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. del proprietario del veicolo M e dell'intestatario R ed era quantificata in € 1.800,00 ed era quindi compresa nel limite della competenza del giudice di pace; inoltre, nei confronti della datrice di lavoro AR dell'autista del camion la domanda veniva basata ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Accadeva, poi, che avanti al GdP di Taranto la convenuta S.r.l. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva indicando altra S.r.l. (MM) quale soggetto che aveva effettivamente commissionato ad M (proprietario del mezzo) il trasporto della merce; il GdP autorizzava la chiesta chiamata. Era allora accade che proprio la terza chiamata in causa MM S.r.l. - preliminarmente - sollevi eccezione di incompetenza per materia del GdP adìto, invocando la devoluzione del processo al giudice del lavoro sull'assunto che la vicenda integri un infortunio sul lavoro; in linea subordinata MM S.r.l. chiedeva ed otteneva a propria volta di chiamare in causa sia l'autista del mezzo CG che la compagnia assicurativa Milano Ass.ni S.p.A. (ora UnipolSai), che si costituiva invocando la competenza del giudice del lavoro. Va sottolineato opportunamente che il GdP - errando - aveva negato la competenza non già per ragioni di valore, cioè reputando che essa, pur essendo controversia in materia di circolazione, esorbitasse dal limite di valore della propria competenza, bensì sul presupposto che esorbitasse dalla stessa materia della circolazione. L'attore C riassumeva il giudizio avanti al Tribunale di Taranto ed il Magistrato del Lavoro, dopo aver - nell'udienza ex art. 420 c.p.c. - disposto l'acquisizione del fascicolo del giudice a quo, nella successiva udienza del 5 febbraio 2013 elevava il conflitto contro l'ordinanza del GdP. E qui viene il bello per quanto riguarda Law In Action; il Tribunale di Taranto, infatti, osservava quanto segue. a) di non poter condividere l'individuazione della propria competenza a giudicare sui fatti di causa in quanto la domanda proposta dall'attore C, che determina (Cass. 11415/2007, Cass. 16404/2005, Cass. 10188/1995) la competenza, è diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043, 2051, 2054 e 2049 c.c., nei confronti di soggetti del tutto estranei al proprio rapporto di lavoro; b) soggiunge il Tribunale di Taranto che evidentemente l'attore ha ritenuto di non agire a mente dell'art. 2087 c.c. nei confronti del proprio datore di lavoro ovvero ai sensi del Decreto Legislativo 38/2000 nei riguardi dell'Inail, al fine di conseguire il risaricmento dei danni alla propria integrità fisio-psichica; c) adduce, quindi, il Tribunale tarantino che la controversia esula del tutto dalle ipotesi contemplate dagli artt. 409 o 442 c.p.c., la cui cognizione viene riservata alla competenza funzionale del giudice del lavoro. Vedremo che la Cassazione criticherà tale argomentazione non dimostrativa. Il S.C. ritiene che la sollevazione dell'istanza sia tempestiva (nella prima udienza di effettiva trattazione) e fondata. La competenza, quindi, apparteneva al Giudice di Pace. Gli Ermellini di Piazza Cavour giungono a tale conclusione malgrado il Tribunale non avesse neppure spiegato quali fossero le "non meglio specificate ragioni di materia". Oltretutto, il S.C. indirettamente critica anche il PM che, per contro, sosteneva la correttezza della motivazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto. Le riflessioni dell'Estensore Dott. Raffaele Frasca sono raffinate: "infatti, in detta ordinanza, mentre si coglie un'argomentazione tesa a dimostrare che la controversia non era riconducibile all'ambito delle controversie di lavoro, in quanto a fondamento della domanda non era stata dedotta l'esistenza di un rapporto di lavoro del C con alcuno dei convenuti e, dunque, non rilevava che eventualmente egli si fosse trovato sul posto per espletare un rapporto di lavoro con altri, non si coglie alcuna argomentazione dimostrativa della riconducibilità della controversia ad una competenza per ragioni di materia del Giudice di Pace". Il ragionamento prosegue specificando che ai sensi dell'art. 45 c.p.c. di fronte ad una declinatoria di competenza ed alla riassunzione della causa avanti al giudice indicato come competente da quello che ha rifiutato la competenza (era mancata l'impugnazione della declinatoria ad istanza di parte con il regolamento necessario), i limiti entro i quali è consentito al giudice della riassunzione di elevare il conflitto ed interloquire sulla competenza sono individuati dalla giurisprudenza del S.C. nella circostanza che la controversia deve essere effettivamente soggetta ad una regola o di competenza per materia o di competenza territoriale inderogabile ed il giudice della riassunzione ritenga ed affermi che la competenza secondo tali titoli non sia sua, bensì o del giudice a quo o di un terzo giudice. La fattispecie, invece, si colloca del tutto al di fuori dei limiti del potere di cui all'art. 45 c.p.c. quando la controversia è soggetta rispettivamente ad una regola di competenza per valore o per territorio derogabile. In tale caso il potere di conflitto non è esercitabile per la ragione che servirebbe a tutelare non già una regola di competenza forte, cioè per materia o per territorio inderogabile, bensì una regola di competenza debole, cioè per valore o per territorio derogabile, che le parti, o meglio la parte soccombente sulla competenza, non hanno inteso tutelare con il regolamento di competenza ad istanza di parte. La competenza viene resa così incontestabile anche dal giudice della riassunzione. Talché, l'istanza di regolamento sarebbe inammissibile. Vale a dire, lo sarebbe se non emergesse che la controversia è soggetta ad una regola di competenza per materia, regola che il Tribunale di Taranto non ha individuato, ma che compete alla Corte di Cassazione individuare, se esistente, nell'esercizio del potere di statuizione sulla competenza. La Corte di legittimità passa al setaccio l'atto di citazione in riassunzione avanti al Tribunale di Taranto. Ne discende che la domanda, secondo una delle due alternative prospettate, era stata proposta con l'espressa allegazione e prospettazione che il sinistro fosse da ritenere riconducibile ad una vicenda di circolazione stradale. Infatti, si lamentava che l'area su cui il sinistro era avvenuto era soggetta ad uso pubblico o comunque adibita al traffico e alla circolazione dei veicoli e che anche la sosta del camion da cui si era staccata la sbarra durante le operazioni di carico e scarico rientrava nel concetto di circolazione e ciò agli effetti del Decreto Legislativo n. 209 del 2005. L'azione nei confronti dei convenuti era, dunque, un'azione di responsabilità da circolazione stradale. Il S.C. ricorda un proprio precedente significativo: l'ordinanza (relativa al caso di sinistro avvenuto nell'area di un condominio antistante un cancello di accesso ai box condominiali e consistito nell'urto di un'auto contro il cancello) n. 20946/2008 che ha affermato che deve escludersi che l'espressione circolazione di veicoli contenuta nell'art. 7 c.p.c., comma 2, in funzione dell'individuazione della relativa regola di competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli solo su aree pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella fattispecie in disputa. Infatti, l'art. 7, comma 2, c.p.c. per due volte è stato interpretato dalla Cassazione in senso difforme dalla nozione classica di cui all'art. 2054 c.c., sia pure avuto riguardo alla circolazione dei veicoli su rotaie: ordinanze n. 5455/2005 e n. 7072/2006. Ora, il S.C. nell'ordinanza in disamina fa proprio il seguente ragionamento: "sembra da ritenere che la nozione di 'circolazione di veicoli' per come supposta nell'art. 2054 c.c. non fosse in realtà da intendere nel senso limitativo di cui alla giurisprudenza richiamata già in riferimento alla situazione anteriore all'introduzione dell'assicurazione per la responsabilità civile, atteso che nella norma non v'è alcun indizio in tal senso e considerato: a) sul piano della interpretazione letterale che il concetto di circolazione del veicolo è idoneo a comprendere anche una circolazione in ambito privato; b) e, sul piano di quella teleologica, che, se l'attenzione del legislatore del 1942 nel dettare la norma era stata certamente motivata dal crescente fenomeno della circolazione dei veicoli sulle pubbliche vie, tuttavia le esigenze che per l'intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo costituiscono la giustificazione delle regole di cui alla norma stessa possono configurarsi anche quando il veicolo circoli su spazio privato (atteso che sempre è evocato il dinamismo proprio della macchina, che può uscire dalla sfera del controllo dell'uomo) e ciò a maggior ragione se nell'ambito di uno spazio privato si abbia una frequenza di presenza o di persone o di altri veicoli, pur appartenenti eventualmente ad una platea limitata. L'interpretazione lata della nozione di circolazione nell'art. 2054 era, comunque, divenuta ancora più giustificata a seguito della introduzione della disciplina dell'assicurazione per la r.c.a., poiché essa, riferendo l'obbligo assicurativo alla circolazione su strade ad uso pubblico o equiparate, palesava che il concetto di circolazione del veicolo era di per sé idoneo a comprendere anche la circolazione su ambiti privati". Talché, la fattispecie rientrava nella competenza del GdP di Taranto (concetto promiscuo materia-valore) per materia con limite di valore dei ventimila euro contemplato all'art. 7, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dalla Legge n. 69/2009. |
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