Data: 21/02/2014 11:00:00 - Autore: Sabrina Caporale

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 31 gennaio – 17 febbraio 2014, n. 7337.

“(…) La spedizione dell'impugnazione mediante raccomandata inviata con il mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandata online, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale, in quanto si sostanzia nell'inoltro di un testo o un'immagine in formato digitale che le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare al destinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di forma prescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizione dell'atto d'impugnazione”.

E' il caso, di invio di un atto di impugnazione mediante il servizio “Posta Raccomandata online”, servizio che, come già detto, consente l'invio di raccomandate via internet, dal sito delle Poste Italiane, il quale tuttavia come giustamente osservato, “non permette l'invio di un documento originale, potendo essere spedito con questo mezzo soltanto un testo appositamente scritto, ovvero un file in formato testo o immagine (.doc., docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .pdf, .tif, .jpg) che Poste Italiane provvede poi a stampare e recapitare al destinatario”.

Sul punto osserva la Cassazione, va ricordato che «la sottoscrizione dell'atto con il quale viene proposta l'impugnazione costituisce, anche per il difensore, un requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, che ha natura di dichiarazione di volontà e produce importanti e immediati effetti processuali, i quali richiedono, già nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilità in modo certo, attraverso una inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati (Sez. IV n. 38467, 22 novembre 2006, fattispecie relativa ad atto privo di sottoscrizione). Si è, infatti, più volte esclusa, l'ammissibilità dell'impugnazione presentata con modalità tali da non garantire certezza in ordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante, prendendo in considerazione l'invio mediante telegramma dettato per telefono, distinguendolo da quello spedito da un ufficio postale (Sez. II n. 10404, 15 marzo 2011; Sez. I n. 44660, 20 novembre 2009; Sez. II n. 3627, 30 gennaio 2006) e quello a mezzo telefax da parte del difensore (Sez. III n. 33873, 5 settembre 2007; Sez. II n.25967, 9 giugno 2004; Sez. I n. 1366, 5 giugno 1990) e del Pubblico Ministero (Sez. I n. 16776, 16 maggio 2006; Sez. IV n. 47959, 10 dicembre 2004; Sez. II n. 48234, 17 dicembre 2003) considerando questo ultimo mezzo come non contemplato dall'art. 583 cod. proc. pen., il quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma».

«Ciò posto, nella fattispecie in esame, [seppure] il mezzo utilizzato rientrava, sotto un profilo meramente formale, tra quelli ammessi dall'art. 583 cod. proc. pen., si presentava, tuttavia, nella sostanza, privo di quelle garanzie di autenticità ed effettiva riferibilità all'impugnante inderogabilmente richieste (…). Ed invero, la possibilità, consentita dal servizio di spedizione raccomandata “online”, di inviare un testo immediatamente redatto o allegare un file contenente un documento precedentemente predisposto non offre alcuna certezza in tal senso, potendosi inoltrare con tale mezzo qualsiasi documento formato utilizzando le molteplici possibilità che lo strumento informatico consente, dalla mera scansione di un documento originale da parte di chi materialmente ne dispone, formandone una copia digitale, alla creazione ex novo di un documento mediante unione di più file di testo o di immagine, fino alla apposizione, su un qualsiasi documento di testo, della immagine di una firma ottenuta mediante scansione di un originale.»

«L'unica garanzia offerta da questo sistema è data dalla necessaria registrazione al sito delle Poste Italiane per poter accedere al servizio, registrazione che richiede l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, ma che consente di risalire soltanto al nominativo indicato per l'accesso al servizio, senza alcuna certezza che questo coincida con chi ha effettivamente provveduto alla spedizione (essendo sufficiente, una volta registrati, inserire il nome e la password assegnata) né, tanto meno, sulla provenienza ed originalità del documento».

Queste le ragioni per cui la Cassazione ha ritenuto invalido l'atto di impugnazione così pervenuto alla cancelleria del Tribunale de quo.


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