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Data: 21/02/2014 08:55:00 - Autore: L.S.
In
caso di straordinari pagati "fuori busta" si ritiene che
trovino applicazione le sanzioni di cui alla
L. n, 4/1953 e,
qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
E'
quanto precisato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la nota n. 2642 del 6
febbraio 2014 rispondendo ad un quesito della DRL del Veneto, ha sottolineato
che le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in fase di
ordinanza di ingiunzione, del principio di specialità sono l'articolo 5, comma
5, del D.Lgs. n. 66/2003 che
dispone: "il lavoro straordinario deve essere computato a
parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro...." e gli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953 secondo i quali: "è
fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione
della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un
prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualifica
professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli
assegni famigliari e tutti
gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché,
distintamente, le singole trattenute...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato al
lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".
Nel
caso di specie - si legge nella nota del Dicastero - la condotta appare più
grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche
computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto (come avviene per i
c.d. fuori busta) il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
Legge 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione
dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs.
n. 66/2003.
Corretta
dunque "l'applicazione della sanzione prevista dagli articoli 1 e 3 della Legge
4/1953 mentre va verificata l'applicabilità della sanzione legata alla
violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs.
n. 66/2003 in relazione alla "residua" illiceità della condotta, con
particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori
a quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva."
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