Data: 20/02/2014 19:05:00 - Autore: Avv. Silvia Delcuratolo
Avv. Silvia Delcuratolo
E-mail: silvia.delcuratolo@libero.it
Il nuovo art. 317-bis c.c., rubricato “rapporti con gli ascendenti” e introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013in vigore dal 7 febbraio 2014, disciplina per la prima volta in modo espresso i rapporti tra i nonni e i nipoti, sancendo i diritti dei nonni.

Infatti, secondo detto articolo “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. (...)“.
Si noti che la nuova norma, in linea con il contenuto del suddetto decreto, è applicabile sia ai nipoti nati da genitori sposati sia a quelli nati da genitori conviventi.
La competenza per la procedura giudiziaria finalizzata a tutelare tale rapporto parentale è attribuita al tribunale per i minorenni di residenza abituale del minore.
I nonni, invero, possono, proponendo un ricorso, chiedere a detto tribunale di sancire i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei nipoti ed esercitare, così, i propri diritti di nonni.
Altri parenti, quali ad esempio gli zii, non sembrano però, alla luce della nuova normativa, ricevere alcuna tutela del loro rapporto con i nipoti.

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