Data: 13/02/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18945/2003), in tema di risarcimento del danno alla persona, ha stabilito che "la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, pu� escludere il danno da invalidit� temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidit� permanente che - proiettandosi per il futuro - verr� ad incidere sulla capacit� di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizier� una attivit� remunerata". I Giudici di Piazza Cavour hanno per� precisato che il suddetto principio non trova applicazione nell'ipotesi in cui si tratti di disoccupazione volontaria, cio� di scelta cosciente di rifiuto del lavoro e che, inoltre "al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance � necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta".
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