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Data: 13/02/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18945/2003), in tema di risarcimento del danno alla persona, ha stabilito che "la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che - proiettandosi per il futuro - verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata". I Giudici di Piazza Cavour hanno però precisato che il suddetto principio non trova applicazione nell'ipotesi in cui si tratti di disoccupazione volontaria, cioè di scelta cosciente di rifiuto del lavoro e che, inoltre "al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta".
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