Data: 25/02/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 3997 del 19 Febbraio 2014. L'immigrazione nel nostro ordinamento è regolata congiuntamente da diritto penale e amministrativo, sostanziale e processuale. Se per i provvedimenti concernenti il rigetto o il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno è competente il giudice amministrativo, per espressa previsione legislativa – T.U. Immigrazione - i procedimenti inerenti opposizione al provvedimento di espulsione sono di competenza del giudice ordinario. Ciò significa che, per il principio di autonomia dei procedimenti, ciascuno segue il suo corso senza necessariamente provocare un arresto obbligato dell'altro in attesa di risoluzione di eventuali questioni collegate. Tale meccanismo è dettato essenzialmente da una politica protezionistica, quale è quella attuale italiana, tendente alla difesa dei confini nazionali e che prevede sicuramente minori garanzie allo straniero extracomunitario rispetto a quello dotato di cittadinanza europea.


Nella sentenza in oggetto viene analizzato il carattere proprio del provvedimento di espulsione, qualificato come obbligatorio e a carattere vincolato. A seguito di rigetto di rinnovo di permesso di soggiorno – a causa della condanna del richiedente per diversi reati – l'interessato impugnava il provvedimento. Nelle more del procedimento amministrativo la Questura competente notificava al ricorrente provvedimento di espulsione poiché lo stesso era di fatto sprovvisto di idoneo titolo idoneo a giustificare la sua permanenza su territorio italiano. Secondo il ricorrente tale provvedimento di espulsione sarebbe illegittimo poiché non si sarebbe basato su un diniego di permesso di soggiorno definitivo, essendo ancora pendente il giudizio innanzi al TAR. La Corte di Cassazione, ritenendo la questione manifestamente infondata, si pronuncia direttamente sulla questione a mezzo di sezione filtro, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di disciplina dell'immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto”.



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