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Data: 24/02/2014 12:30:00 - Autore: Avv. Luisa Camboni Avvocati, Ufficiali Giudiziari, quotidianamente, hanno a che fare con le famose buste cartoline verdi, tanto detestate da chi ne è destinatario. Vediamo, con questo breve scritto, di chiarire che cosa sono una CAD e una CAN e quale funzione svolgono. Soggetto addetto all'invio della CAD e della CAN è l'agente postale. Che cosa è una CAD (Comunicazione avviso di deposito)? La CAD è una raccomandata con ricevuta di ritorno. Viene inviata dall'agente postale in caso di mancato recapito del piego contenente l'atto giudiziario la cui notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, e il cui tentativo di consegna, sia risultato vano per assenza del destinatario e delle altre persone che il nostro Legislatore indica come idonee al ritiro. In tale caso, il piego resta depositato presso l'ufficio postale ove l'interessato potrà ritirarlo. Che cosa dovrà indicare nella raccomandata l'agente postale al destinatario in caso di mancata consegna ? In caso di mancata consegna l'agente postale deve indicare o meglio comunicare al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del piego contenente l'atto giudiziario e, contestualmente, lo deve informare che potrà ritirare il suddetto piego presso l'ufficio postale. Si noti bene, trascorsi sei mesi dalla comunicazione - durante i quali il destinatario può ritirare il piego - il piego contenente l'atto giudiziale o stragiudiziale viene restituito al mittente. La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l'atto verrà restituita al mittente trascorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD che coincide con il giorno di deposito del piego presso l'ufficio postale. In questo caso quando la notifica può dirsi avvenuta? La notifica si ha per avvenuta decorsi gli anzidetti 10 giorni di deposito e si perfeziona per “compiuta giacenza”. L'agente postale deve, a questo punto, indicare sulla ricevuta di ritorno della CAD la data del suo invio e, in caso di mancato ritiro del piego presso l'ufficio postale, dovrà indicare sulla ricevuta di ritorno del piego la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza” apponendo la seguente dicitura “plico non ritirato nei dieci giorni previsti per la giacenza”. Sia la ricevuta di ritorno della CAD, che la ricevuta di ritorno del piego contenente l'atto giudiziario devono essere restituite al mittente che ne ha richiesto la notifica. Se il destinatario si presenta nell'ufficio postale e ritira il piego, durante il periodo di giacenza, l'agente postale annoterà sulla ricevuta di ritorno la data del ritiro. In questo caso, la notifica si avrà per avvenuta nel giorno del ritiro presso l'ufficio postale. Passiamo ora ad esaminare la CAN – Comunicazione di Avvenuta Notifica-. Che cosa è la CAN? Anche la CAN è una raccomandata, ma senza ricevuta di ritorno. Viene inviata dall'agente postale qualora consegni un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto. Ad esempio, il piego raccomandato contenente l'atto giudiziario è stato ritirato dal custode, dal vicino o da un familiare del destinatario. Che deve fare l'agente postale? In questo caso dovrà inviare al destinatario la comunicazione di avvenuta notifica in cui indicherà la data in cui è stato consegnato il piego e la persona che lo ha ricevuto. Dopo l'invio della CAN l'agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del piego consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio. Si badi bene: la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del piego e non nella data di consegna della CAN. E' bene ricordare che l'invio della seconda raccomandata – CAD - è stato introdotto dal comma 2 quater e 2 quinques dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 che ha, così, modificato l'art. 7 – Legge 890/1982. L'invio della CAN, invece, è scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22.09.1998. Per completezza, chi scrive ritiene opportuno rammentare al lettore “addetto ai lavori e non” che le spese per l'invio della seconda raccomandata non sono rimborsabili nei casi in cui la notifica avvenga ai sensi degli artt. 139 comma 4, 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p. e per le quali non è necessario procedere a tale incombente. E, ancora, per tali atti non è previsto l'invio della seconda raccomandata e sono facilmente identificabili perché sugli stessi è apposta l'indicazione che la notifica avviene ai sensi dei summenzionati articoli; in questo caso l'agente postale dovrà astenersi dall'invio della seconda raccomandata. Quando si è in presenza di ATTI ESENTI i cui oneri della notificazione sono a carico dell'Erario, al fine di consentire all'ufficio postale di individuarli è necessario fare apporre sulle buste verdi, contenenti detti atti, la dicitura “Atto esente”. Attenzione!!! Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto giudiziario viene richiesta direttamente dall'avvocato, senza ricorrere all'Unep competente, i costi della notifica, compresi anche quelli della seconda raccomandata, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento. Avv. Luisa Camboni Studio Legale Avv. Luisa Camboni Via L. Garau, 22 – 09025 Sanluri – (CA) Mail: avv.camboni@tiscali.it Cell.: 3281083342
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